LEGGE 14 maggio 1981, n. 220
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-85, è autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonchè nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
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