DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 227
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti i seguenti commi: "Qualora, ai fini di perequazione locale, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennita', ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 391, viene trasmessa alla provincia competente per territorio. La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini della emissione del decreto di esproprio. L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato e' a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito. Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma, gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennita' di esproprio, impregiudicata rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo".
Art. 2
Al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' aggiunto il seguente art. 39: "Per le opere di competenza statale nella regione Trentino-Alto Adige i compiti della regione e del suo presidente, previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, sono attribuiti alle province di Trento e di Bolzano e rispettivi presidenti".
PERTINI FORLANI - ROGNONI - ANDREATTA - NICOLAZZI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 35
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