DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. 236
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
L'elenco degli istituti annessi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui all'art. 93, e modificato nel senso che e' aggiunto il seminario di studi e dei sistemi ambientali.
Art. 2
Dopo l'art. 111, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento del seminario di studi dei sistemi ambientali, annesso alla facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Seminario di studi dei sistemi ambientali Art. 112. - Il seminario di studi dei sistemi ambientali e' istituito con lo scopo di promuovere il progresso degli studi dei sistemi ambientali attraverso conferenze, cicli di lezioni, riunioni e pubblicazioni a carattere interdisciplinare e di ampliare e completare la formazione e la preparazione scientifica dei giovani. Art. 113. - Organo direttivo del seminario e' un consiglio, nominato dal rettore su proposta del consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, costituito da cinque professori ufficiali della facolta' stessa. Il consiglio direttivo stabilisce le linee generali di sviluppo del seminario. Le attivita' scientifiche vengono promosse e coordinate da un apposito comitato, costituito da sei docenti di discipline naturalistiche egualmente ripartiti fra le discipline biologiche e quelle abiologiche. Il comitato scientifico puo' cooptare fino a tre membri scelti fra i ricercatori (e non) che svolgono attivita' didattica e/o di ricerca nel campo degli studi dei sistemi ambientali. Art. 114. - Il consiglio nomina fra i suoi membri un direttore. Il consiglio e il direttore durano in carica un biennio. Gli atti amministrativi hanno la firma del direttore che e' il responsabile del funzionamento del seminario. Il comitato scientifico dura in carica un biennio; i membri cooptati devono essere riconfermati di anno in anno. Art. 115. - I sei membri non cooptati dal comitato scientifico sono nominati dal consiglio di facolta' su proposta del consiglio direttivo del seminario.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1981
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 145
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