DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. 257
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
All'art. 66, relativo al corso di laurea in scienze naturali, e' aggiunto l'insegnamento di "genetica di popolazioni".
Art. 2
All'art. 76, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: fotogeologia; geofisica applicata; geofisica mineraria; geologia del cristallino; petrotettonica; biostratigrafia.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1981
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 292
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