DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. 266

Type DPR
Publication 1981-02-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

All'art. 30, relativo al corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: contabilita' industriale; diritto agrario; diritto e legislazione bancaria; diritto sindacale; economia e politica industriale; matematica per le scienze economiche e sociali; statistica metodologica; storia economica medioevale; tecnica professionale; tecnologia dei cicli produttivi. Nello stesso articolo sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari: analisi di mercato; diritto e procedura civile; diritto internazionale pubblico e privato; diritto delle assicurazioni private e sociali; sociologia; storia della ragioneria; storia delle teorie monetarie; tecnica amministrativa delle imprese pubbliche; economia dei trasporti; economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Art. 2

All'art. 32 l'istituto di matematica attuariale cambia denominazione in "istituto di matematica applicata alle scienze economiche e sociali". Nello stesso articolo e' inserito il "centro di calcolo elettronico".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1981

Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 296

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