DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1981, n. 270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e C.I.S.A.P.U.N.I. e successivamente sottoscritti anche dai rappresentanti della CONFSAL-SNALS, della CISAS e della CISAF-FISAFI;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; Decreta:
Art. 1
Con effetto dal 10 febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le categorie di personale di cui al titolo III, capo II, della stessa legge, sono sostituiti come segue: prima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.196.000 prima qualifica dopo 6 mesi. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.400.000 seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.700.000 terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.150.000 quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.400.000 quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.816.000 sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.320.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.940.000 Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni. Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica e' costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa. Per la prima qualifica le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile ai fini delle classi stesse. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti, si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Art. 2
Per il personale in servizio alla data del 1 febbraio 1981 che risulti inquadrato o da inquadrare nelle prime sei qualifiche funzionali, il beneficio contrattuale derivante dal nuovo inquadramento non puo' essere inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello di appartenenza previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale dello stesso livello stabilito dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai fini perequativi, per il personale in servizio alla predetta data, che risulti inquadrato o da inquadrare nella settima e nell'ottava qualifica funzionale, lo stipendio indicato nel precedente art. 1 e' integrato di un importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto, per lo stesso livello retributivo, dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312, maggiorato di L. 403.200 e di L. 475.200, rispettivamente per il personale della settima ed ottava qualifica funzionale, nonche' della somma di L. 480.000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719, e lo stipendio iniziale stabilito per il medesimo livello retributivo dal precedente art. 1.
Art. 3
Con effetto dal 1 febbraio 1981, al personale che alla stessa data riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica e ostetrica capo, dietista, terapista della riabilitazione, assistente sociale, capo tecnico dei servizi diagnostici e capo dei servizi sanitari ausiliari, compete lo stipendio annuo lordo alla prima classe stipendiale della sesta qualifica funzionale. Il predetto stipendio si considera anche ai fini dell'attribuzione delle successive otto classi biennali di cui al precedente art. 1.
Art. 4
Ai fini dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui al precedente art. 1 si ha riguardo all'anzianita' complessiva di servizio effettivamente maturata fino al 31 gennaio 1981 nella carriera che ha dato luogo all'inquadramento nelle qualifiche funzionali ai sensi degli articoli 82 e 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compresa quella riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. A tal fine si escludono le frazioni di mese inferiori a 15 giorni. Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981, si aggiunge al trattamento iniziale del nuovo livello retributivo corrispondente alla qualifica rivestita a tale data, la progressione economica riferita alla anzianita' di servizio valutata ai sensi del precedente comma ed il personale e' inquadrato nella posizione stipendiale corrispondente a tale anzianita'. Qualora l'importo dello stipendio cada tra due classi o scatti, il dipendente e' inquadrato alla classe o scatto immediatamente inferiore, computando la eventuale residua anzianita' ai fini del conseguimento dell'ulteriore classe o scatto. Ove l'anzianita' complessiva di cui al primo comma si riferisca a livelli retributivi di qualifiche diverse, si calcola anzitutto la anzianita' relativa alla qualifica funzionale inferiore nel livello retributivo corrispondente. L'importo tabellare correlativo, detratto il valore iniziale di livello, si trasferisce sul livello retributivo della qualifica superiore, aggiungendolo al valore iniziale del livello retributivo; al valore temporale corrispettivo si aggiunge l'anzianita' riferita a tale qualifica superiore. L'inquadramento e' effettuato con gli stessi criteri del precedente comma secondo.
Art. 5
A decorrere dal 1 febbraio 1981, lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati esterni e' fissato in L. 5.940.000. Si applicano, ai fini della progressione economica, le disposizioni di cui al precedente art. 1. Per la valutazione dell'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 gennaio 1981, si considerano, per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, oltre agli anni di servizio effettivamente prestati nel ruolo di appartenenza, anche quelli riconosciuti ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti preesistenti all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per i professori incaricati esterni, gli anni di servizio effettivamente prestati in tale posizione. A tali fini si trascurano le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni. Per la determinazione dello stipendio spettante dal 1 febbraio 1981, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 4.
Art. 6
Nei casi di passaggio a qualifica superiore conseguita ai sensi dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale interessato sara' attribuito, a modifica di quanto disposto dall'art. 89 della stessa legge, lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo maturato per classi o scatti nella qualifica di provenienza. Qualora il nuovo stipendio cada tra due classi o scatti, fermo restando ad personam lo stipendio stesso, il dipendente si considera inquadrato nella classe o scatto immediatamente inferiore. La frazione di biennio corrispondente alla differenza tra il nuovo stipendio e quello della classe o scatto di inquadramento e' valutata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Art. 7
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. I nuovi stipendi, spettanti per i decorsi periodi, saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto, di L. 40.000 mensili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 719, non piu' dovuto.
Art. 8
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255.
PERTINI FORLANI - BODRATO - DARIDA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 17
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