DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1981, n. 271

Type DPR
Publication 1981-06-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255;

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, conclusi il 16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e i sindacati della scuola confederali, i sindacati autonomi SNALS-CONFSAL, CISAS e CISAS-FISAFI, SNSM, CISAL (SNAP-CISAL scuola) e SNIA, nonche', a parte, con i rappresentanti della Federazione nazionale CISNAL-Scuola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; Decreta:

Art. 1

Con decorrenza 1 febbraio 1981, al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ivi compreso il personale non docente delle carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto di cui al successivo art. 66 della legge medesima, compete i seguenti stipendi annui lordi iniziali: seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.682.000 terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.060.000 quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000 sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.716.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.400.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.300.000 Al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianita' di servizio senza merito nella qualifica di appartenenza, sono attribuite successive classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello. Per i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte, gia' compresi nella tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, le classi stipendiali successive all'iniziale sono attribuite al compimento di due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici e sedici anni di anzianita' di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza. Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima classe stipendiale sono corrisposti aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono altresi' attribuiti o anticipati, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti periodici biennali, anche convenzionali, del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa. Gli aumenti periodici di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. --------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/06/1981, n. 159 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 2

Il personale accudiente di convitto dopo un anno di effettivo servizio di ruolo consegue lo stipendio annuo lordo di L. 3.060.000. Le classi di stipendio, da computarsi su detto importo, sono attribuite al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianita' di servizio senza demerito, maturata successivamente all'attribuzione dell'importo medesimo.

Art. 3

L'inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale di cui al precedente art. 1, in servizio di ruolo alla data del 1 febbraio 1981, e' effettuato sulla base dell'anzianita' di servizio determinata alla data del 31 gennaio 1981, secondo le modalita' indicate nei successivi commi. Per il personale docente ed educativo si considera l'anzianita' di servizio corrispondente al parametro e agli aumenti biennali conseguiti secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla quale si aggiunge il periodo di servizio prestato fino al 31 gennaio 1981, fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici. Per il personale direttivo si considera sia l'anzianita' relativa al servizio prestato nel ruolo del personale docente di provenienza sia l'anzianita' di servizio maturata nel ruolo attuale. Ai fini della valutazione dell'anzianita' nel ruolo inferiore si determina, preliminarmente, nel livello retributivo corrispondente al ruolo di provenienza, lo stipendio relativo all'anzianita' complessiva di servizio, di ruolo e non di ruolo, nella misura riconosciuta dalla normativa vigente, prestato nel ruolo stesso; si calcola quindi la differenza tra lo stipendio cosi' determinato e quello iniziale del livello corrispondente al ruolo di provenienza; l'importo di tale differenza si aggiunge allo stipendio iniziale del livello spettante per la qualifica direttiva. All'anzianita' corrispondente a tale importo si aggiungono i periodi di servizio prestati nel ruolo direttivo, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi sopra contemplati e fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici. Per gli ispettori tecnici periferici, che provengono dai ruoli direttivi della scuola, si considerano, in aggiunta all'anzianita' calcolata secondo i criteri esposti nel comma precedente, i periodi di servizio prestati nel ruolo degli ispettori tecnici periferici, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati, alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi contemplati nel precedente comma e fermo restando quanto disposto dal successivo ultimo comma per quanto concerne i benefici attribuiti ai soli fini economici. Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori, l'anzianita' e' determinata con criteri analoghi a quelli previsti dal presente articolo per il personale direttivo. Per il personale non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono strutturate su due qualifiche, l'anzianita' come sopra determinata, corrispondente al servizio prestato nella qualifica iniziale e all'eventuale servizio prestato in carriere diverse, non potra' superare, in ogni caso, sedici anni. Il predetto limite e' elevato a diciotto anni per il personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del 30 giugno 1976. I benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento.

Art. 4

La classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici risultanti dall'applicazione del precedente art. 3 sono attribuiti con decorrenza dal 1 febbraio 1981. Qualora non vi sia coincidenza tra l'anzianita' determinata ai sensi del medesimo art. 3 in sede di inquadramento nel livello di appartenenza e l'anzianita' corrispondente alle classi e aumenti biennali in cui e' articolato il livello stesso, e' conferita la classe o aumento biennale immediatamente inferiore, con l'attribuzione dell'anzianita' residua ai fini del conseguimento della classe o aumento biennale di stipendio successivi. Per i docenti di ruolo di cui al sesto comma dell'art. 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno sedici anni di anzianita' di servizio, e per i docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gia' inquadrati nella sesta qualifica funzionale ai sensi della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, con piu' di diciotto anni di servizio, sono aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa. Per il personale ispettivo tecnico periferico, in servizio alla data del 1 febbraio 1981, sono parimenti aggiunti nella classe di stipendio attribuita due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento computati nella classe stessa. Per il personale non docente, che abbia conseguito la qualifica, rispettivamente, di segretario capo e di applicato superiore od equiparata a seguito di esami per merito distinto, si aggiungono due aumenti biennali non riassorbibili del 2,50 per cento nella classe di stipendio attribuita. Per il medesimo personale che abbia conseguito le qualifiche stesse a seguito di esami di idoneita', si aggiunge un aumento biennale non riassorbibile del 2,50 per cento nella classe di stipendio attribuita. Per il personale stesso, che abbia conseguito la qualifica, rispettivamente, di segretario capo e di applicato superiore od equiparata a seguito di scrutinio per merito comparativo, l'anzianita' e' aumentata di un anno agli effetti della successiva progressione economica. Per il personale che ha conseguito, entro la data del 10 febbraio 1981, la qualifica di aiutante tecnico superiore ovvero ha maturato l'anzianita' necessaria per conseguirla senza scrutinio, il primo aumento biennale nell'ultima classe di stipendio e' attribuito in ragione dell'88 per cento della classe iniziale di livello.

Art. 5

Per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Per il personale incaricato, al quale l'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, attribuiva aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, si considerano, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, anche quei periodi che antecedentemente al 1 giugno 1977 erano computabili ai fini dell'attribuzione di aumenti periodici in base al predetto ordinamento.

Art. 6

I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti articoli e quello spettante alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, per la somma di L. 40.000 mensili, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 720, vengono attribuiti come segue: dal 1 febbraio 1981 nella misura del 70 per cento; dal 1 febbraio 1982 nella misura di un ulteriore 21 per cento; dal 1 gennaio 1983 per l'intero ammontare. Gli importi relativi alle classi e agli aumenti periodici di stipendio, maturati successivamente al 1 febbraio 1981, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorche' esso non sia stato corrisposto nella misura intera.

Art. 7

A decorrere dal 1 febbraio 1981, gli importi annui lordi della indennita' di cui al primo comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentati di L. 500.000.

Art. 8

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresi' sulla retribuzione prevista dall'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326. I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto nella misura di L. 40.000 mensili, emolumento non piu' dovuto.

Art. 9

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255.

PERTINI FORLANI - BODRATO - DARIDA - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 giugno 1981

Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 18

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