DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1981, n. 282

Type DPR
Publication 1981-06-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 aprile 1981;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 25 del 26 maggio 1981;

Considerata la necessita' di integrare e modificare le disposizioni contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Ai valori degli scatti del contatore d'utente previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane in partenza dai telefoni a disposizione del pubblico e di quelli tassati a L. 40 per il traffico in partenza da impianti simplex e duplex della categoria B di abbonamento, si applica un soprapprezzo di L. 15.

Art. 2

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, per la parte concernente gli abbonamenti della categoria B, e' sostituito dal seguente: "Categoria B. - Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati nella categoria C. Nel caso in cui, in base al precedente comma, siano classificati in categoria C utenze duplex - fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex -, il relativo canone trimestrale di abbonamento e' diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone trimestrale di abbonamento della categoria B simplex e quello della categoria B duplex. Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facolta' di richiedere apposito certificato anagrafico. Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso procedera' all'applicazione delle tariffe di categoria C con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente provvedimento".

Art. 3

Dopo il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, e' inserito il seguente comma: "Nel caso in cui le utenze duplex siano da classificare in categoria C in conseguenza di ulteriori abbonamenti di categoria B a chiunque intestati delle persone componenti il nucleo familiare anagrafico nella stessa o in altra abitazione, i contributi previsti per la categoria C dal precedente primo comma sono diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria B simplex e quelli per la categoria B duplex".

Art. 4

L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, e' sostituito dal seguente: "A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dalla applicazione del sovrapprezzo di L. 15, la tariffa di L. 95. Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente nonche' all'IVA, e' percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi. Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, l'importo suddetto e' percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo di L. 100 ogni cinque impulsi in corrispondenza del secondo impulso. Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 9, e' fissato in L. 100".

Art. 5

Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI FORLANI - DI GIESI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1981

Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 19

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