LEGGE 25 maggio 1981, n. 306

Type Legge
Publication 1981-05-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunita' dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni a mezzo satelliti (INTELSAT), adottato a Washington il 19 maggio 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 del protocollo stesso.

Art. 3

In attuazione del paragrafo 1, lettera e), e del paragrafo 5 dell'articolo 7 del protocollo, gli emolumenti corrisposti dall'INTELSAT ai propri dipendenti sono presi in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti. I dipendenti dell'INTELSAT cittadini italiani, o residenti permanenti in Italia, sono esclusi dal beneficio previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del protocollo.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - DARIDA REVIGLIO - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Protocole

PROTOCOLE RELATIF AUX PRIVILEGES, EXEMPTIONS ET IMMUNITES D'INTELSAT Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI, ESENZIONI ED IMMUNITA D'INTELSAT PREAMBOLO Gli Stati Parti del presente Protocollo, Considerando che il paragrafo (c) dell'articolo XV dell'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT) dispone che ogni Parte, ivi compresa la Parte sul cui territorio e' situata la sede di INTELSAT, accorda i privilegi, le esenzioni e le immunita' necessari; Considerando che l'INTELSAT ha concluso con il Governo degli Stati Uniti d'America un Accordo di sede che e' entrato in vigore il 24 novembre 1976; Considerando che il paragrafo (c) dell'articolo XV dell'Accordo relativo all'INTELSAT prevede la conclusione tra le Parti, diverse da quella sul cui territorio e' situata la sede di INTELSAT, di un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunita'; Affermando che scopo dei privilegi, esenzioni ed immunita' coperti dal presente Protocollo e' di assicurare l'esercizio efficace delle funzioni dell'INTELSAT; HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) il termine "Accordo" designa l'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite "INTELSAT", ivi compresi i suoi allegati, aperto alla firma dei governi a Washington, il 20 agosto 1971; b) il termine "Accordo operativo" indica l'Accordo, ivi compreso il suo allegato, aperto il 20 agosto 1971 a Washington, alla firma dei governi o degli organismi di telecomunicazioni designati dai governi; c) il termine "Accordi d'INTELSAT" designa l'Accordo e l'Accordo operativo di cui ai precedenti paragrafi a) e b); d) il termine "Parte dell'INTELSAT" designa uno Stato nei cui confronti l'Accordo sia in vigore; e) il termine "firmatario di INTELSAT" designa una Parte del l'INTELSAT, o l'organismo di telecomunicazioni designato da una Parte dell'INTELSAT, nei cui confronti sia in vigore l'Accordo operativo; f) il termine "Parte contraente" designa una parte dell'INTELSAT nei cui confronti sia entrato in vigore il presente Protocollo; g) l'espressione "membri del personale d'INTELSAT" designa il direttore generale e i membri del personale dell'organo esecutivo nominati a titolo permanente o per una determinata durata di almeno un anno e che esercitino la loro attivita' a tempo pieno in seno alla Organizzazione, diversi dalle persone impiegate nel servizio interno dell'Organizzazione; h) il termine "rappresentanti delle Parti" designa i rappresentanti delle Parti dell'INTELSAT e in ogni caso designa i capi delegazione, i loro supplenti e i consulenti; i) il termine "rappresentanti dei firmatari" designa i rappresentanti dei firmatari d'INTELSAT e in ogni caso designa i capi delegazione, i loro supplenti e i consulenti; j) il termine "beni" comprende ogni elemento, quale ne sia la natura, nei cui confronti possa essere esercitato un diritto di proprieta', nonche' ogni diritto contrattuale; k) il termine "archivi" comprende tutti i registri, corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche appartenenti all'INTELSAT o da essa detenuti.

Protocollo-art. 2

Articolo 2 Inviolabilita' degli archivi Gli archivi d'INTELSAT, in qualunque luogo essi si trovino, sono inviolabili.

Protocollo-art. 3

Articolo 3 Immunita' dalla giurisdizione e dall'esenzione 1. Nel quadro delle proprie attivita' autorizzate dagli Accordi di INTELSAT, l'INTELSAT gode della immunita' dalla giurisdizione e dell'immunita' dall'esecuzione, salvo: a) nella misura in cui il Direttore generale rinuncia espressamente all'immunita' di giurisdizione o all'immunita' di esecuzione in un caso particolare; b) per le proprie attivita' commerciali; c) in caso di azione civile intentata da un terzo per il danno risultante da un incidente causato da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente all'INTELSAT o circolante per conto di questa, o in caso di infrazione alle disposizioni della circolazione stradale interessante il veicolo precitato; d) in caso di sequestro, in esecuzione di una decisione delle autorita' giudiziarie, degli stipendi ed emolumenti dovuti dall'INTELSAT ad un membro del proprio personale; e) nel caso di una domanda riconvenzionale direttamente connessa ad un procedimento iniziato a titolo principale dall'INTELSAT; f) nel caso di esecuzione di una decisione arbitrale resa in base all'articolo XVIII dell'Accordo o all'articolo 20 dell'Accordo operativo. 2. I beni dell'INTELSAT, quale che sia il luogo in cui essi si trovino e quale che ne sia il detentore, sono esenti: a) da ogni forma di perquisizione, requisizione, confisca o sequestro; b) dall'espropriazione, tranne il caso in cui i beni immobili siano espropriati per causa di pubblica utilita', a condizione pero' di sollecito pagamento di un'indennita' equa; c) da ogni forma di costrizione amministrativa o da provvedimenti preliminari ad un giudizio, tranne nella misura in cui lo necessitino temporaneamente la prevenzione degli incidenti in cui siano coinvolti veicoli a motore o altri mezzi di trasporto appartenenti all'INTELSAT o circolanti per suo conto nonche' le inchieste cui possano dar luogo i detti incidenti.

Protocollo-art. 4

Articolo 4 Disposizioni fiscali e doganali 1. Nel quadro delle proprie attivita' autorizzate dagli Accordi dell'INTELSAT, l'INTELSAT ed i suoi beni sono esenti da ogni imposta nazionale sul reddito e da ogni imposta diretta nazionale sui beni. 2. Quando il prezzo dei satelliti di telecomunicazioni acquisiti dall'INTELSAT nonche' quello degli elementi e delle parti dei detti satelliti che devono essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale comprendono delle imposte o diritti di natura tale da esservi normalmente incorporati, la Parte contraente che ha riscosso le imposte o i diritti adotta le disposizioni del caso in vista della rimessa o del rimborso all'INTELSAT delle imposte o diritti identificabili. 3. L'INTELSAT e' esentata dal pagamento dei diritti doganali e da altre tasse, divieti o restrizioni imposti a motivo dell'importazione o esportazione dei satelliti di telecomunicazioni e degli elementi e parti dei detti satelliti che devono essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale. Le parti contraenti adottano tutte le misure utili per facilitare le formalita' doganali. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle tasse e diritti che costituiscono, di fatto, unicamente la remunerazione dei servizi resi. 5. I beni appartenenti all'INTELSAT che hanno beneficiato dell'esonero previsto dai paragrafi 2 e 3 verranno ceduti, dati in locazione o prestati a titolo definitivo o provvisorio conformemente alle leggi interne della Parte contraente che ha accordato l'esonero.

Protocollo-art. 5

Articolo 5 Comunicazioni Per quanto riguarda le proprie comunicazioni ufficiali nonche' la trasmissione di tutti i propri documenti, l'INTELSAT gode, sul territorio di ogni Parte contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altre organizzazioni intergovernative non regionali in materia di priorita', tariffe e imposte sulla posta e su tutti i mezzi di telecomunicazioni, in misura compatibile con ogni convenzione, regolamento o accordo internazionale di cui la detta Parte contraente sia parte. Non puo' essere esercitata alcuna censura nei confronti delle comunicazioni ufficiali dell'INTELSAT, quale che sia la via di comunicazione utilizzata.

Protocollo-art. 6

Articolo 6 Restrizioni Nel quadro delle loro attivita' autorizzate dagli Accordi dell'INTELSAT, i fondi dell'INTELSAT non saranno soggetti ad alcun controllo, restrizione, regolamentazione o moratoria, a condizione che le operazioni relative a tali fondi siano conformi alla legislazione nazionale della Parte contraente.

Protocollo-art. 7

Articolo 7 1. I membri del personale dell'INTELSAT godono dei seguenti privilegi, esenzioni ed immunita': a) immunita' giurisdizionale, anche quando essi abbiano lasciato il servizio d'INTELSAT, per quanto riguarda gli atti (ivi compresi le parole e gli scritti) da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e entro i limiti delle loro attribuzioni. Tale immunita' non vale tuttavia nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato da un autoveicolo o da un altro mezzo di trasporto loro appartenente o da essi guidato, o nel caso di una infrazione alla regolamentazione della circolazione stradale da essi commessa e coinvolgente il veicolo precitato; b) inviolabilita' per tutti i documenti e carte ufficiali riferentisi all'adempimento delle loro funzioni nel quadro delle attivita' dell'INTELSAT; c) esenzione dagli obblighi relativi al servizio nazionale; d) stessa esenzione, per se stessi e per i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle restrizioni concernenti l'ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalita' di partenza, nonche' le stesse facilitazioni di rimpatrio, in periodo di crisi internazionale, di quelle che sono normalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative; e) esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito sugli stipendi ed emolumenti che sono loro versati dall'INTELSAT, ad esclusione delle pensioni e altre prestazioni similari versate dall'INTELSAT. Le Parti contraenti si riservano la possibilita' di prendere in considerazione i detti stipendi ed emolumenti per il calcolo dell'ammontare dell'imposta da riscuotere sui redditi da altre fonti; f) le stesse facilitazioni per quanto concerne le restrizioni monetarie o di cambio di quelle che vengono normalmente accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative; g) diritto di importare in esenzione dai diritti e tasse doganali (ad eccezione della remunerazione dei servizi resi) il loro mobilio ed i loro effetti personali, ivi compreso un autoveicolo, in occasione della loro assunzione di funzioni sul territorio di una Parte contraente, nonche' il diritto di esportarli in franchigia doganale nel momento in cui cessano dalle loro funzioni, subordinatamente alle condizioni previste dalla legislazione della Parte contraente interessata. 2. I beni appartenenti ai membri del personale dell'INTELSAT che hanno goduto dell'esenzione di cui al precedente paragrafo 1/g non verranno ceduti, dati in locazione o prestati a titolo definitivo o provvisorio che conformemente alle leggi interne della Parte contraente che ha accordato l'esenzione. 3. A condizione che i membri del personale siano coperti dal sistema di previdenza sociale dell'INTELSAT, l'INTELSAT e i membri del suo personale sono esenti dal versamento del contributo obbligatorio a regimi nazionali di previdenza sociale, a condizione che siano conclusi accordi con le Parti contraenti interessate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12. La presente esenzione non impedisce la partecipazione volontaria ad un regime nazionale di previdenza sociale conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata; essa non obbliga tuttavia una Parte contraente ad accordare delle prestazioni nel quadro del regime di previdenza sociale ai membri del personale che godono dell'esenzione prevista dal presente paragrafo. 4. Le Parti contraenti adottano tutte le misure del caso per facilitare, sul loro territorio, l'ingresso, il soggiorno o la partenza dei membri del personale dell'INTELSAT. 5. Le Parti contraenti non sono tenute ad accordare ai loro cittadini residenti permanenti i privilegi, le esenzioni e le immunita' enunciati nel paragrafo I, lettere c), d), e), f) e g), nonche' nel paragrafo 3. 6. Il Direttore Generale dell'INTELSAT notifica alle Parti contraenti interessate il nome dei membri del personale cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Il Direttore Generale notifica inoltre senza indugio alla Parte contraente che accorda l'esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la cessazione delle funzioni ufficiali di ogni membro del personale nel territorio della detta Parte contraente.

Protocollo-art. 8

Articolo 8 1. I rappresentanti delle Parti dell'INTELSAT che partecipano a riunioni convocate dall'INTELSAT, o tenute sotto i suoi auspici, godono, nell'esercizio delle loro funzioni nonche' nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, per gli atti (ivi comprese le parole e gli scritti) da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e nei limiti delle loro attribuzioni. Tuttavia tale immunita' non viene tenuta in considerazione nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato da un autoveicolo o da un altro mezzo di trasporto loro appartenente o da essi condotto, o nel caso di una infrazione alle disposizioni sulla circolazione stradale da essi commessa e coinvolgente il veicolo precitato; b) inviolabilita' per tutti i loro documenti e carte ufficiali; c) la stessa esenzione, per loro stessi e i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle restrizioni relative all'ammissione, alla registrazione degli stranieri e alle formalita' di partenza, che viene normalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nessuna Parte contraente e' tuttavia tenuta ad applicare la presente disposizione ai propri residenti permanenti. 2. I rappresentanti dei firmatari che partecipino a riunioni indette dall'INTELSAT, o tenute sotto i suoi auspici, godono, nell'esercizio delle loro funzioni come nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei seguenti privilegi ed immunita': a) inviolabilita' per i documenti e carte ufficiali riferentisi allo svolgimento delle loro funzioni nel quadro delle attivita' dell'INTELSAT; b) stessa esenzione, per loro stessi e i membri della loro famiglia facenti parte del loro nucleo familiare, dalle esenzioni riguardanti la ammissione, la registrazione degli stranieri e le formalita' di partenza che viene normalmente accordata ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative. Nessuna Parte contraente e' tuttavia tenuta ad applicare la presente disposizione ai propri residenti permanenti. 3. I membri del tribunale arbitrale e i testimoni convocati da detto tribunale che partecipino ai procedimenti arbitrali conformemente all'allegato C dell'Accordo godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, nonche' nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione, dei privilegi ed immunita' previsti dai paragrafi 1 a), b) e c). 4. Nessuna Parte contraente e' tenuta ad accordare ai propri cittadini o ai propri rappresentanti i privilegi e le immunita' enunciate ai paragrafi 1 e 2.

Protocollo-art. 9

Articolo 9 I privilegi, esenzioni e immunita' previsti dal presente Protocollo non sono stabiliti al fine di accordare ai loro beneficiari vantaggi personali. Se tali privilegi, esenzioni ed immunita' rischiano di ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui possano essere esclusi senza recare pregiudizio all'efficace esercizio delle funzioni dell'INTELSAT, le autorita' qui appresso indicate potranno consentire alla rinuncia a detti privilegi, esenzioni ed immunita': a) le Parti contraenti, nei confronti dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro firmatari; b) il Consiglio dei Governatori, nei confronti del Direttore Generale dell'INTELSAT; c) il Direttore Generale dell'INTELSAT nei confronti dell'INTELSAT e degli altri membri del personale; d) il Consiglio dei Governatori, nei confronti delle persone partecipanti ai procedimenti arbitrali previste dal paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Protocollo.

Protocollo-art. 10

Articolo 10 Misure precauzionali Ogni Parte contraente consente il diritto di adottare tutte le misure utili nell'interesse della propria sicurezza.

Protocollo-art. 11

Articolo 11 Cooperazione con le Parti contraenti L'INTELSAT e i membri del suo personale collaborano costantemente con le autorita' competenti delle Parti contraenti interessate allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e regolamenti delle Parti contraenti interessate e di impedire ogni abuso al quale potrebbero dar luogo i privilegi, le esenzioni e le immunita' previste nel presente Protocollo.

Protocollo-art. 12

Articolo 12 Accordi complementari L'INTELSAT puo' concludere con una o piu' Parti contraenti accordi complementari in vista dell'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne l'una o le altre Parti contraenti, nonche' altri accordi al fine di assicurare il buon funzionamento dell'INTELSAT.

Protocollo-art. 13

Articolo 13 Composizione delle controversie Ogni controversia tra l'INTELSAT e una Parte contraente o fra Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo sara', ove non sia composta mediante negoziato o in altra maniera convenuta dalle Parti, sottoposta, ai fini della decisione definitiva, ad un tribunale composto da tre arbitri. Due dei detti arbitri saranno designati rispettivamente da ciascuna delle Parti in controversia entro i sessanta giorni successivi alla notifica di una Parte all'altra della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Il terzo arbitro, che sara' il Presidente del tribunale, verra' scelto dagli altri due. Ove i primi due arbitri non riescano ad accordarsi sul terzo entro i sessanta (60) giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro verra' allora scelto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Protocollo-art. 14

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