DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1981, n. 310
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti gli accordi relativi al triennio 1979-81, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., della C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.A.S., C.O.N.F.A.I.L. e CONFEDIR-DIRSTAT per il personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
Stipendi
A decorrere dal 1 febbraio 1981, al personale civile dello Stato previsto dall'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, escluso quello dipendente dall'Azienda nazionale autonoma strade statali, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000 primo livello dopo sei mesi. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.400.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.676.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.036.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.320.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.660.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.120.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000 La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio dell'8 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe di stipendio. Per il primo livello le classi biennali si calcolano su L. 2.400.000, escludendo i primi sei mesi dal periodo utile per il conseguimento delle classi stesse. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.
Art. 2
Inquadramento
L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo e' effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3. Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue: a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo piu' alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stipendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese. Allo stipendio cosi' determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3. Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, e' attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio e' valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio; b) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo piu' basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio e' determinato sulla base dell'intera anzianita' di carriera. A tale anzianita' va aggiunta quella derivante dalla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi e' pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione; c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio e' valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i successivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo piu' basso tra quelli della carriera in cui il servizio e' stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo piu' basso tra quelli della carriera di appartenenza e si procede poi, secondo i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento; d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio e' valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato sullo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interessata, secondo quanto previsto dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c). Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina alla carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo piu' basso tra quelli relativi alla suddetta carriera: a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva; b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva. Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza.
Art. 3
Benefici convenzionali
Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esami, e' riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneita' o il concorso per esami. Al personale che nella carriera di appartenenza, abbia conseguito una o piu' promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita. Qualora siano state conseguite piu' promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica piu' elevata.
Art. 4
Personale operaio
Per il personale operaio lo stipendio si determina sulla base dell'anzianita' di servizio maturata nella categoria di appartenenza. Qualora il predetto personale abbia prestato servizio in piu' categorie, si determina lo stipendio relativo agli anni di servizio prestati nella categoria piu' bassa e il relativo ammontare si riporta nel livello retributivo superiore, aggiungendo la progressione economica relativa al servizio prestato nella categoria corrispondente a quest'ultimo livello. Il nuovo stipendio cosi' determinato si trasferisce nel livello superiore con le stesse modalita' innanzi indicate, e cosi' fino a raggiungere quelle del livello retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di inquadramento. Se in quest'ultimo livello lo stipendio si collochi fra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici e' attribuita la classe o l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa all'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di appartenenza all'atto dell'inquadramento. L'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio e' valutata ai fini della successiva progressione economica per classe o scatto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli appartenenti alle carriere dei vigili del fuoco transitati da vigile a capo squadra.
Art. 5
Operai specializzati
La disposizione contenuta nell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche nei confronti degli operai specializzati delle amministrazioni nei cui ruoli, secondo il precedente ordinamento, non era prevista la qualifica di capo operaio. L'inquadramento nel livello superiore non puo' avere decorrenza anteriore al 13 luglio 1980. E' fatta salva la norma di cui all'art. 23 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 6
Militari
Al personale ex sottufficiale delle Forme armate e agli ex sottufficiali, graduati e militari dei corpi di polizia, passati all'impiego civile dello Stato ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il servizio militare e' riconosciuto nel livello d'inquadramento: a) per intero quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni per la nomina all'impiego civile; b) nella misura del 50 per cento quello eventualmente eccedente il periodo di cui al precedente punto a), con esclusione del servizio di leva. Detti servizi seno riconosciuti sempre che non abbiano dato luogo a pensione.
Art. 7
Personale del ruolo speciale ad esaurimento
Il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954, da' titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
Art. 8
Personale degli ex enti di riforma fondiaria, delle ex stazioni sperimentali in agricoltura e dell'ex Istituto sperimentale tabacco.
Per il personale gia' appartenente agli enti di riforma fondiaria, alle stazioni sperimentali in agricoltura e all'Istituto sperimentale tabacco, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli dello Stato e' valutato come servizio di ruolo solo per la meta' della sua durata.
Art. 9
Personale degli enti disciolti
Per il personale proveniente dagli enti disciolti, transitato nelle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, e successive modificazioni, si considera il servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato negli enti di provenienza.
Art. 10
Personale del soppresso Ente autotrasporti merci
Per il personale del soppresso Ente autotrasporti merci si valuta come servizio di ruolo quello riconosciuto ai sensi dell'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 413, e non di ruolo il restante servizio.
Art. 11
Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo
Nei confronti del personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio di ruolo prestato con l'attribuzione del parametro di stipendio 397 si considera nel settimo livello retributivo; quello svolto con stipendio relativo a parametri inferiori al 397 si valuta nel sesto livello retributivo. Il servizio di ruolo prestato nelle qualifiche direttive ed ispettive e' valutato per intero nell'ottavo livello retributivo.
Art. 12
Personale del lotto
Il servizio di ruolo prestato dal personale delle ricevitorie del lotto si valuta, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi di cui al presente decreto, secondo i criteri previsti per il personale di ruolo dello Stato in relazione alle correlative posizioni. Il servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1958, n. 40, da' titolo ad un beneficio pari all'1,25 per cento dello stipendio del livello di inquadramento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di aiuto ricevitore e' inquadrato nel livello retributivo immediatamente superiore al compimento del tredicesimo anno di servizio di ruolo e comunque con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.
Art. 13
Personale delle ex imposte di consumo
Nei confronti del personale di cui all'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il servizio prestato nella qualifica di appartenenza risultante dall'apposito quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e' valutato per intero nel livello retributivo d'inquadramento. Il restante servizio e' valutato attribuendo, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, un beneficio pari al 2 per cento e all'1,25 per cento, rispettivamente per un terzo e per gli altri due terzi del relativo periodo, da computare sullo stipendio iniziale del livello stesso. Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di 3ª classe o equiparata, di ricevitore di 1ª classe o equiparata e di applicato o qualifica equiparata ed abbia maturato o maturi otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa si applica l'art. 4, quarto comma, della suddetta legge, con decorrenza non anteriore al 13 luglio 1980.
Art. 14
Determinazione dei nuovi stipendi
Ai fini della determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale di cui ai precedenti articoli da 6 a 13, con la valutazione dei servizi prevista dagli stessi articoli, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto.
Art. 15
Ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori
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