LEGGE 23 luglio 1881, n. 338

Type Legge
Publication 1881-07-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 96;

Visti gli accordi del 4 luglio 1980 intervenuti tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.

Monopoli e fra il Governo e l'Associazione nazionale dirigenti e

direttivi dei monopoli di

Stato (A.N.D.A.M.S.), con i quali si e' convenuto di dare attuazione alla disciplina gia' concordata, concernente la concessione di indennita' di rischio e insalubrita' al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Decreta:

Art. 1

Indennita' di rischio e insalubrita'

Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compresi anche gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, compete una indennita' giornaliera ragguagliata a prestazioni di otto ore, di rischio e insalubrita' per le prestazioni di lavoro, di cui all'allegata tabella di classificazione, comportanti continue e dirette esposizioni a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale. Detta indennita' e' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione alle classi indicate nella citata tabella:

Gruppi di appartenenza Importo

I L. 1.500

II

L. 1.350

III L. 1.050

IV

L. 600

Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisio-psichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

Art. 2

Gli articoli 2 e 3 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti.

Art. 3

Gli articoli 2 e 3 non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti.

Art. 4

Corresponsione delle indennita'

Le indennita' di cui agli articoli precedenti competono dal 1 luglio 1979 esclusivamente al personale di ruolo e non di ruolo, che sia applicato in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennita' sono corrisposte limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse. Dette indennita' vengono corrisposte anche durante i giorni di assenza per infermita', infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennita' si riferisce ovvero per donazione di sangue.

Art. 5

Modalita' di corresponsione

Alla corresponsione delle indennita' previste dal presente decreto in favore del personale avente diritto sara' provveduto, mensilmente, sulla base di apposita attestazione rilasciata dai capi degli opifici, stabilimenti ed uffici sotto la loro personale responsabilita'. Dall'attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali relativi alle effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennita'.

Art. 6

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 96.

p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI FORLANI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti con l'espunzione degli articoli 2 e

3, addi' 26 giugno 1981

Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 3

Allegato

RICLASSIFICAZIONE DELLA TABELLA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO E INSALUBRITA' AL PERSONALE DEI MONOPOLI Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro delle finanze REVIGLIO

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