LEGGE 22 luglio 1881, n. 341

Type Legge
Publication 1881-07-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'articolo 4, primo comma, n. 11, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, con il quale sono esclusi dal campo di applicazione delle norme regolamentari i generatori e i recipienti a pressione di vapore o di gas, nei quali la pressione massima effettiva di funzionamento non superi un ventesimo di Kg/cm quadri;

Ravvisata la necessita' di elevare il limite di pressione sopraindicato allo 0,5 Kg/cm quadri, al fine di adeguare la norma alle esigenze del progresso tecnico;

Udito il parere del consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 giugno 1979, con il quale e' stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:

Articolo unico

Il n. 11 dell'art. 4, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, di costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e' sostituito per i motivi esposti in premessa dai seguenti: 11) i generatori e i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e rispettivamente producibilita' non superiore a 50 Kg/h ovvero capacita' non superiore a 2000 litri; 11-bis) i generatori di vapore aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e producibilita' superiore a 50 Kg/h, purche' soddisfino alle seguenti condizioni: a) risultino stabili per la pressione di progetto e siano sottoposti, in sede di costruzione, alla prova idraulica che verra' eseguita secondo le modalita' previste ai primi due commi del successivo art. 62; b) siano sottoposti, sul luogo di primo o nuovo impianto, alla verifica dei dispositivi di sicurezza che verra' eseguita secondo le modalita' previste al primo comma del successivo art. 65; 11-ter) i recipienti di vapore o di gas aventi pressione massima effettiva di funzionamento non superiore a 0,5 Kg/cm quadri e capacita' superiore a 2000 litri, purche' siano sottoposti sul luogo di primo o nuovo impianto alla verifica dei dispositivi di sicurezza, che verra' eseguita secondo le modalita' previste al primo comma del successivo art. 65, ovvero, in mancanza dei dispositivi di sicurezza, ad una prova alternativa tendente ad accertare che il recipiente e' stato installato in condizioni tali per cui la pressione di progetto non puo' essere superata in nessun caso.

PERTINI FORLANI - FOSCHI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1981

Atti di Governo, registro n: 34, foglio n. 7

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