LEGGE 22 luglio 1881, n. 349
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, concernente modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo le parole: "corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato", sono aggiunte le seguenti: "nonche' gli appartenenti alla polizia di Stato"; nel terzo comma, le parole: "ai militari", sono sostituite con le seguenti: "ad essi"; nel quarto comma, le parole: "L'iscrizione dei militari", sono sostituite con le seguenti: "La loro iscrizione"".
PERTINI SPADOLINI - ROGNONI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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