LEGGE 20 luglio 1981, n. 382
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri è aumentato per l'anno 1980 di cinquanta unità. A tale scopo si procede alla determinazione di una aliquota suppletiva per l'anno 1980 che comprenda un corrispondente numero di capitani sulla base del ruolo esistente alla data del 31 ottobre 1980. I capitani collocati utilmente nella graduatoria di merito relativa a tale aliquota sono promossi, mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1980.
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