DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. 383

Type DPR
Publication 1981-04-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2545, che ha istituito l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie;

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631 che ha soppresso l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie ed ha costituito la sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie dell'Ente nazionale per le piccole industrie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179 che ha approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.);

Visto l'art. 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183 sulla disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto l'art. 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641 con cui e' stato soppresso e posto in liquidazione l'E.N.A.P.I.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 riguardante il trasferimento alle regioni dei beni e del personale del soppresso E.N.A.P.I.;

Viste le delibere del commissario straordinario della sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie n. 24 del 30 ottobre 1979, n. 238 del 6 novembre 1980 e n. 11 del 7 febbraio 1981 con le quali e' stato approvato il testo definitivo, opportunamente emendato, del nuovo statuto organico dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito statuto dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato, con sede in Roma, composto di 22 articoli, vistato dal Ministro proponente.

PERTINI PANDOLFI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1981

Registro n. 6 Industria, foglio n. 328

Statuto - art. 1

STATUTO Art. 1. La sezione autonoma di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.) istituita con la legge 29 marzo 1928 n. 631, assume la denominazione di "Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato". L'Istituto ha personalita' giuridica con sede legale ed amministrativa in Roma. Esso puo' istituire uffici, succursali, sedi, agenzie e rappresentanze nelle regioni del Mezzogiorno e, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, puo' costituire uffici nelle altre regioni in cui se ne manifesti l'opportunita'.

Statuto - art. 2

Art. 2. L'Istituto ha lo scopo di esercitare il credito a favore dell'artigianato e delle piccole industrie sia nei riguardi dello sviluppo e dell'impianto di tali imprese sia nei riguardi della produzione, del commercio e dell'esportazione dei prodotti. L'Istituto e' altresi' autorizzato a svolgere in nome e per conto dello Stato e delle regioni ogni altra attivita' connessa con quelle di cui al presente articolo, prevista da leggi nazionali o regionali.

Statuto - art. 3

Art. 3. Il fondo di dotazione dell'Istituto e' costituito dal capitale inizialmente conferito alla sezione autonoma di credito dell'E.N.A.P.I. in base alle seguenti disposizioni: ai sensi dell'[art. 13 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-13;1490~art13). L. 4.800.000 ai sensi dell'[art. 10 della legge 29 marzo 1928, n. 631](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-03-29;631~art10)" 2.700.000 La quota di L. 1.498.000 di cui all'art. 43, primo comma, alinea, del [decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2179](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1963-10-22;2179), conferita dall'Istituto veneto per il lavoro viene restituita all'istituto stesso. Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il fondo di dotazione puo' essere aumentato con conferimenti di capitale da parte delle casse di risparmio e degli ordinari istituti di credito, ai sensi dell'[art. 11 della legge 29 marzo 1928, n. 631](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-03-29;631~art11). Nelle stesse forma puo' essere accettata la partecipazione al fondo di dotazione di ogni altro istituto o ente al quale disposizioni di legge nazionale o regionale ne accordino l'autorizzazione o ne riconoscano la facolta'. L'Istituto provvede ai compiti di cui all'art. 69 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-03-06;218), mediante il fondo di L. 5.000.000.000 aumentato dagli eventuali apporti finanziari concessi dalle regioni meridionali ai sensi della stessa norma; detto fondo affluisce ad apposita gestione separata. L'Istituto puo' assumere la gestione di qualsiasi fondo che ad esso venisse assegnato in base a disposizioni di legge nazionale o regionale e puo' costituire gestioni separate per quelle speciali forme di finanziamento che gli venissero affidate dalla legge.

Statuto - art. 4

Art. 4. Il fondo di dotazione, di cui al primo comma del precedente art. 3, e' diviso ad ogni effetto di legge in quote nominative e indivisibili di L. 100.000. La cessione delle quote suddette e' consentita previa deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nel caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato per 3/10 all'atto della sottoscrizione e per il rimanente nei termini e con le modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione. Ai partecipanti sono rilasciati certificati nominativi relativi alle loro quote di partecipazione.

Statuto - art. 5

Art. 5. I certificati delle quote di partecipazione sono progressivamente numerati e debbono recare la firma del presidente e di un consigliere. I certificati provvisori, sui quali sia annotato l'effettuato versamento di tutto il capitale richiamato, sono assimilabili per ogni valore ed effetto ai certificati definitivi.

Statuto - art. 6

Art. 6. La responsabilita' di ciascun partecipante e' limitata alle quote da esso sottoscritte.

Statuto - art. 7

Art. 7. I mezzi per l'esercizio dell'attivita' dell'Istituto sono rappresentati da: a) il capitale di dotazione di cui all'art. 3; b) il fondo di cui all'art. 3, penultimo comma, da utilizzarsi per le finalita' e con le modalita' fissate dalla legge di assegnazione; c) i contributi dello Stato per le spese di funzionamento; d) le anticipazioni di cui all'[art. 11 della legge 29 marzo 1928, n. 631](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-03-29;631~art11), per l'esercizio del credito da accordarsi a consorzi di piccoli industriali, ivi compresi quelli artigiani. Tali anticipazioni dovranno essere, di volta in volta, approvate dal Ministro del tesoro e saranno garantite dallo Stato. Il decreto ministeriale di approvazione stabilisce le condizioni cui la concessione del credito e' subordinata. E' vietata all'Istituto la raccolta di depositi fiduciari tra il pubblico a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

Statuto - art. 8

Art. 8. Per il raggiungimento delle finalita' indicate al precedente art. 2, l'Istituto puo' compiere le seguenti operazioni: a) mutui con o senza rilascio di cambiali, assistiti da garanzie immobiliari o mobiliari sui beni oggetto della concessione del mutuo stesso, o da altre eventuali garanzie personali e reali; b) sconti e anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici in base a regolari deleghe; c) sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi da piccole imprese industriali all'atto dell'emissione; d) tutte le altre operazioni attive di banca, ivi comprese quelle previste da particolari disposizioni di legge e per l'utilizzo delle disponibilita' acquisite ai sensi dell'art. 7. Salva diversa autorizzazione accordata direttamente o prevista da speciali disposizioni di legge, la durata delle singole operazioni non puo' essere inferiore a due anni, fatta eccezione per le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, e non puo' superare i dieci anni elevati a 15 per le operazioni concesse ad imprese artigiane e piccole imprese industriali che siano insediate nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno. I finanziamenti agevolati concessi tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati dalle disposizioni contenute nel [quarto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art34-com4) e [quinto comma dell'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art34-com5), e successive modifiche e integrazioni. L'importo massimo delle singole operazioni non puo' essere Superiore: al limite stabilito dall'ultimo comma dell'[art. 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1978-03-06;218~art69) ed eventuali successive modificazioni per le operazioni effettuate con tutte le piccole imprese industriali e con le imprese artigiane di cui allo stesso comma dell'art. 69; al fido limite previsto dall'[art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art34), e successive modificazioni per le operazioni effettuate con altre imprese artigiane. L'istituto puo' acquistare e vendere beni mobili o immobili per il funzionamento dei suoi uffici nonche' in sede di realizzazione dei propri crediti; puo' altresi' comprare e vendere beni mobili e immobili ai fini d'investimento dei fondi di pertinenza del personale, nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Statuto - art. 9

Art. 9. Sono organi dell'istituto: a) il consiglio di amministrazione; b) il comitato esecutivo; c) il presidente; d) il collegio dei revisori.

Statuto - art. 10

Art. 10. Il consiglio di amministrazione e' formato da: 1) il presidente; 2) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 3) un rappresentante del Ministero del tesoro; 4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 5) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 6) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; 7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; 8) due rappresentanti degli artigiani; 9) due rappresentanti dei piccoli industriali; 10) un rappresentante per ciascuno degli enti partecipanti; 11) un rappresentante del personale dell'Istituto designato tra il personale stesso con votazione da effettuarsi tra il personale dipendente di ruolo. Il consiglio di amministrazione e' integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-02;183~art19). Il presidente ed i componenti del consiglio dell'ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione delle amministrazioni e degli enti interessati. Il consiglio nomina tra i suoi componenti un vice presidente; inoltre nomina annualmente, su designazione del presidente, tra i dirigenti dell'Istituto il segretario del consiglio stesso ed un suo sostituto. Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta, che vengono firmati dal presidente e dallo stesso segretario. Il segretario e' autorizzato a rilasciare copie ed estratti muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni contenute nei verbali. Alle sedute del consiglio assiste, con voto consultivo, il direttore generale o il vice direttore che lo sostituisce.

Statuto - art. 11

Art. 11. Il consiglio di amministrazione delibera: a) sulle relazioni annuali e sui bilanci preventivi e consuntivi dell'istituto nonche' sul riparto degli utili netti a termini dell'art. 19; b) sugli emolumenti e la diaria, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da corrispondersi ai componenti degli organi amministrativi e di controllo; c) sulla pianta organica e sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto, ivi compresi i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione; d) sull'aumento del capitale o dei fondi di dotazione e sulla cessione delle quote di cui al precedente art. 4, secondo comma; e) sulle proposte di modifica del presente statuto; f) sulle norme riguardanti l'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Istituto, su proposta del direttore generale; g) sulla nomina del direttore generale e, su proposta del medesimo, del vice direttore generale che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento; h) sulla nomina dei dipendenti di qualsiasi qualifica; i) sulla istituzione di uffici, di succursali, sedi, agenzie, e rappresentanze di cui al precedente art. 1, determinandone i compiti, gli organi e le norme di funzionamento; l) sulla determinazione dei criteri generali per la concessione dei crediti tenendo conto dei piani di sviluppo delle singole regioni; m) sulla fissazione, in conformita' delle disposizioni vigenti, dei saggi di interesse, anche differenziati in relazione al territorio ed ai settori merceologici, sulle operazioni che l'Istituto puo' compiere, compresi quelli riguardanti l'impiego di disponibilita' di tesoreria presso il sistema bancario; n) sulla assunzione di attivita' connesse ai propri fini istituzionali, da svolgersi in nome e per conto dello Stato, delle regioni e degli enti partecipanti nei casi previsti dalla legge; o) sulle liti attive e passive, sulle rinunzie e sulle sostituzioni di garanzia; p) sulla concessione di finanziamento e sull'acquisto e l'alienazione dei beni; q) sul conferimento di deleghe e facolta' di firma in rappresentanza dell'istituto, ai sensi delle norme previste dal presente statuto; r) su tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto. Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al comitato esecutivo le attribuzioni di cui alle lettere h), m), p) e q), fissandone i limiti e le modalita' di delega. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e d) sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modifiche statutarie di cui alla lettera e) sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato. Le deliberazioni di cui alla lettera i) sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di quello del tesoro.

Statuto - art. 12

Art. 12. Il consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi. La convocazione di esso e' effettuata con biglietto d'invito contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo di raccomandata postale ai membri del consiglio ed ai revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione puo' essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di tempo stabilito dal comma che precede, indicando in sintesi la materia posta all'ordine del giorno. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni possono essere votate, su richiesta di un quinto dei componenti, a scrutinio segreto; in caso di parita' la proposta si intende respinta.

Statuto - art. 13

Art. 13. Non possono far parte contemporaneamente del consiglio persone che siano fra loro parenti ed affini al terzo grado incluso, nonche' quelle che siano parenti od affini fino al terzo grado incluso, dei revisori, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.

Statuto - art. 14

Art. 14. Il comitato esecutivo e' composto: a) dal presidente che lo presiede e dal vice presidente dell'Istituto; b) da sette componenti eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno. Il comitato delibera su tutte le materie riguardanti l'attivita' dell'Istituto, che non siano espressamente riservate alla competenza di altri organi e sulle attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 11. Al comitato esecutivo si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo e' il segretario del consiglio di amministrazione. La delibera del comitato esecutivo e' prova legale, nei confronti dei terzi, della esistenza della delega.

Statuto - art. 15

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