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LEGGE 25 maggio 1981, n. 385

Current text a fecha 1981-08-08

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.