LEGGE 25 maggio 1981, n. 387
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention
CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, FOR THIE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto: 1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)]; 2) l'imposta sul reddito da beni mobili; 3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali; 4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennita' e sulle pensioni; 5) l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali; 6) l'imposta generale sul reddito; 7) l'imposta per la difesa; 8) l'imposta per la sicurezza nazionale; 9) l'imposta Jehad (per la lotta sacra); 10) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse comunali). (Qui di seguito indicate quali "imposta egiziana"); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorche' riscossa mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Definizioni di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Egitto" designa la Repubblica araba d'Egitto; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, l'Egitto oppure l'Italia; d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' e ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che sia considerato persona giuridica ai fini fiscali; f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente; g) il termine "cittadini" indica: 1) tutte le persone fisiche in possesso della nazionalita' di uno Stato Contraente; 2) tutte le persone giuridiche, le societa' e associazioni il cui status derivi dalle leggi vigenti in uno Stato Contraente; h) il termine "traffico internazionale" indica qualsiasi trasporto per nave o aeromobile effettuato da parte di una impresa che abbia la sua sede di effettiva direzione in uno Stato Contraente, eccetto quando la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra punti situati nell'altro Stato Contraente; i) l'espressione "autorita' competente" designa: 1) per quanto concerne l'Egitto, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Questo termine non include, tuttavia, ogni persona che sia soggetta ad imposta in detto Stato Contraente, solo a motivo di reddito derivante da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo I, una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, il suo status viene determinato come segue: a) detta persona e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, e' considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa e' considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati Contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, essa sara' considerata residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua effettiva direzione.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un'area fabbricabile o una costruzione o un complesso che esista da piu' di sei mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa. 4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di una impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato Contraente controlla una societa' residente dell'altro Stato Contraente o e' da questa controllata, ovvero svolge attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili, inclusi i redditi agricoli o forestali, sono imponibili nolo Stato Contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria. Il termine include, inoltre, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attivita' come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. In conformita' alle disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge attivita' nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una percentuale dell'entrata lorda dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa. 6. Ai fini dei precedenti paragrafi, i profitti da attribuire alla stabile organizzazione vengono determinati secondo lo stesso metodo anno per anno, a meno che vi sia un valido e sufficiente motivo di fare diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto nello Stato Contraente in cui e' situata la sede dell'effettiva direzione di un'impresa. 2. Se la sede dell'effettiva direzione di un'impresa di navigazione marittima si trova a bordo di una nave, essa sara' considerata situata nello Stato Contraente in cui si trova il porto nazionale della nave, oppure, in mancanza di detto porto nazionale, nello Stato Contraente in cui risiede l'esercente della nave. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a pools, ad operazioni congiunte o ad agenzie che svolgano attivita' su scala internazionale.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Imprese associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati cosi' realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in ambedue gli Stati Contraenti. 2. Tuttavia, se i dividendi sono pagati da una societa' residente in Egitto ad un'altra residente in Italia, detti dividendi saranno soggetti solo all'imposta sul reddito derivante da beni mobili, alla tassa per la difesa, per la sicurezza nazionale, alla tassa Jehad e alle tasse supplementari. Se i dividendi sono pagati ad una persona fisica, l'imposta generale sul reddito prelevata sull'imposta complessiva puo' altresi' essere applicata ad un tasso non superiore al 20 per cento. I dividendi pagati possono essere detratti dall'ammontare del reddito imponibile della societa' distributrice o dai profitti soggetti ad imposta relativi ai profitti industriali e commerciali, se detti dividendi sono distribuiti al di fuori di riserve accumulate o altre partite attive. 3. A fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni, secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, opera nell'altro Stato Contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, mediante una stabile organizzazione ivi situata, oppure effettua una libera professione da una base stabile ivi situata cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente in uno Stato Contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta Sui dividendi pagati dalla societa' eccetto il caso in cui detti dividendi siano pagati a persone residenti in detto altro Stato, o il caso in cui i titoli in relazione ai quali sono pagati i dividendi siano effettivamente collegati a una stabile organizzazione o ad una base stabile situata in detto altro Stato, ne' puo' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Convenzione-art. 11
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