LEGGE 25 maggio 1981, n. 412

Type Legge
Publication 1981-05-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della convenzione stessa.

PERTINI FORLANI - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - MANCA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA Animati dal desiderio di concludere una Convenzione fra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini della presente Convenzione: 1. Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa. 2. Per "traffico internazionale" s'intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa colombiana o italiana ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra localita' situato nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica di Colombia. 3. Per "imprese italiane" s'intendono le imprese di Stato italiane e gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Colombia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nei territori della Repubblica italiana. 4. Per "imprese colombiane" s'intendono le imprese di Stato colombiane o gli Enti pubblici colombiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Colombia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi colombiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica di Colombia.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. 1. Il Governo della Repubblica italiana esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese colombiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Italia. 2. Il Governo della Repubblica di Colombia esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibile in Colombia. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese colombiane e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea, che partecipano ad un fondo comune, "pool", a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1979.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi; in tal caso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso. FATTO a Bogota' in duplice esemplare il 21 dicembre 1979 nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica di Colombia Diego URIBE VARGAS Per il Governo della Repubblica italiana Renzo FALASCHI

Convenzione-Scambio di Lettere

Ambasciata d'Italia Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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