LEGGE 25 maggio 1981, n. 413
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 del protocollo stesso.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - MANCA - COMPAGNA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Protocollo-art. 1
PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DEL GIAPPONE Desiderosi di modificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Tokyo il 20 marzo 1969, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1. Il paragrafo (1) dell'articolo 2 e' soppresso e sostituito dal seguente: "(1) Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono: (a) in Giappone: (i) l'imposta sul reddito (the income tax); (ii) l'imposta sulle societa' (the corporation tax) e (iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes) (qui di seguito indicate quali "imposta giapponese"); (b) in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e (iii) (l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte, (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")".
Protocollo-art. 2
Articolo 2. Il paragrafo (2) dell'articolo 23 e' soppresso e sostituito dal seguente: "(2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Giappone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta pagata in Giappone, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara', invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana".
Protocollo-art. 3
Articolo 3. 1. Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tokyo non appena possibile. Esso entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. (1) Il presente Protocollo avra' effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974. (2) Le domande di accreditamenti dell'imposta giapponese presentate da un residente dell'Italia in relazione al paragrafo (2) dell'articolo 23 con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1974 e terminano all'atto, o prima, dell'entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata, quale che sia la data posteriore. 3. Il presente Protocollo restera' in vigore fino a quando restera' in vigore la suddetta Convenzione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in duplice esemplare, in lingua italiana, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione. Per il Governo della Per il Governo del Giappone Repubblica italiana Humeo KAGEI Antonio BASLINI Visto, il Ministro degli affari esteri
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