LEGGE 6 agosto 1981, n. 433
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Proroga della vigente convenzione
È autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze. La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria. Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412. La commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
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