LEGGE 5 agosto 1981, n. 440
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge. Le misure delle paghe previste nelle predette tabelle spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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