LEGGE 5 agosto 1981, n. 441
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.
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