LEGGE 5 agosto 1981, n. 450
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono sostituiti dai seguenti: "La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, è composta da: a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente; b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro; c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro; d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da: 1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente; 2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro; 4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto".
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