LEGGE 5 agosto 1981, n. 451
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1 agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse dal 1 giugno 1980 al 31 dicembre 1980 a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilità di cui al decreto-legge citato e relativo al periodo considerato avvenga entro il 30 settembre 1981. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - BARTOLOMEI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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