LEGGE 5 agosto 1981, n. 464
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione e modificazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1441
A decorrere dal 1 luglio 1980 l'importo dell'indennità prevista dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, sarà corrisposto, anche al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, nella misura di L. 3.000 giornaliere lorde. Per il personale obbligato ad effettuare turni di servizio di durata superiore a quella normale, l'indennità giornaliera è rapportata ad un sesto del normale orario di lavoro settimanale e può essere corrisposta per non più di sei giorni alla settimana.
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