LEGGE 6 agosto 1981, n. 468
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Ai proprietari di unità immobiliari, dichiarate inagibili a seguito della frana del 19 luglio 1966, non comprese entro il perimetro del rione Addolorata e ricadenti nelle zone della città di Agrigento fatte sgomberare a seguito delle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966, nonchè della ulteriore ordinanza sindacale n. 29 del 4 febbraio 1967, è ceduto in proprietà gratuita, secondo quanto stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi assegnato dalla commissione prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, previa cessione gratuita al patrimonio del comune di Agrigento dell'immobile dichiarato inagibile o dell'area su cui insisteva l'immobile demolito. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - NICOLAZZI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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