LEGGE 6 agosto 1981, n. 469

Type Legge
Publication 1981-08-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Dopo il terzo comma dell'articolo 768 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma: "Nella spesa posta a carico dell'esercente dal comma che precede si intendono compresi i diritti che saranno stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - BALZAMO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

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