LEGGE 10 agosto 1981, n. 475
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità per i servizi d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni. La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al primo comma, per coloro che cessano dal servizio, è pensionabile sino all'importo massimo previsto per l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni.
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