DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1981, n. 484

Type DPR
Publication 1981-07-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, lettere a) e b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'uso dello spazio aereo;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1, secondo comma, della suddetta legge 23 maggio 1980, n. 242;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((Spazio aereo. ))

((

1.Lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonche' le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al volo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Ente nazionale di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il capo VI del titolo III del libro I del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

))

Art. 2

((Traffico aereo civile. ))

((

1.Il traffico aereo civile e il traffico aereo di cui all'articolo 228 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prendono il nome di traffico aereo generale.

2.In materia di accordi particolari, priorita' di traffico, permeabilita' degli spazi e organismi di coordinamento si applicano rispettivamente gli articoli 230, 231, 232 e 233 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

))

Art. 3

Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono i seguenti: a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili; b) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella B della legge 22 dicembre 1979, n. 635; c) aerovie ed aree terminali di controllo; d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale. Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.

Art. 4

((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 5

((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 6

((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 7

((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 8

((IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 9

Attribuzioni del capo di stato maggiore dell'Aeronautica

La lettera b) del primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente le attribuzioni particolari del capo di stato maggiore dell'Aeronautica, e' sostituita dalla seguente: "b) presiedere all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo: dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'art. 3, lettera b), della legge 23 maggio 1980, n. 242, il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile non compresi nella tabella B di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 635; dell'intero servizio meteorologico, ad eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".

Art. 10

((Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo. Sono membri del comitato: a) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; b) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile; c) i membri militari di cui all'articolo 234 del testo unico disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; d) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La presidenza del comitato e' assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero della difesa. La nomina del presidente e dei membri del comitato e' conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.))

Art. 11

Compiti del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo

Il comitato consultivo di cui al precedente art. 10 esprime parere: a) in materia di ripartizione dello spazio aereo nell'ipotesi di contrasto tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale, espresse dal Ministro della difesa o dal Ministro dei trasporti; b) sulla posizione nazionale in seno agli organismi internazionali; c) in tutti gli altri casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ne ravvisi la necessita' ai fini dell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242. I pareri di cui al precedente comma, se non formulati all'unanimita', devono comprendere le diverse opinioni espresse.

Art. 12

Modalita' di funzionamento del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo

Il comitato e' convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del Ministro della difesa o del Ministro dei trasporti. L'attivita' del comitato e' disciplinata da un regolamento di funzionamento elaborato dal comitato stesso ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato si avvale di una segreteria permanente che raccoglie e prepara la documentazione inerente le questioni di competenza del comitato, redige i verbali di riunione e comunica agli enti interessati le decisioni adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, a norma dell'art. 3, lettera a), della legge 23 maggio 1980, n. 242. Il capo della segreteria partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Art. 13

Norme transitorie

Sino alla costituzione degli organismi di coordinamento di cui al precedente art. 8, le intese e gli accordi tra il Ministero della difesa ed il Ministero dei trasporti saranno adottati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti.

PERTINI SPADOLINI - SCHIETROMA - BALZAMO - LAGORIO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei Conti, addi' 20 agosto 1981

Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 32

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