DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1981, n. 499
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 1 febbraio 1965, n. 13, modificata con le leggi 21 marzo 1967, n. 151; 19 ottobre 1970, n. 802; 15 febbraio 1973, n. 25; 14 dicembre 1976, n. 847, e 21 dicembre 1978, n. 838;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;
Viste le disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate, fra l'altro, con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1972, n. 888;
Vista la direttiva 75/349/CEE in data 26 maggio 1975 della commissione delle Comunita' europee, relativa alle modalita' della compensazione per equivalenza e dell'esportazione anticipata nel quadro del regime del perfezionamento attivo;
Vista la direttiva 75/681/CEE in data 23 settembre 1975 della commissione delle Comunita' europee, concernente alcune modalita' di applicazione del regime del perfezionamento attivo;
Vista la direttiva 76/119/CEE in data 18 dicembre 1975 del consiglio delle Comunita' europee, relativa alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo;
Vista la direttiva 78/206/CEE in data 7 febbraio 1978 della commissione delle Comunita' europee, relativa al trattamento tariffario delle merci reimportate tal quali nell'ambito del regime del perfezionamento passivo;
Vista la direttiva 78/1018/CEE in data 27 novembre 1978 del Consiglio delle Comunita' europee, relativa alla armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il regime degli scambi "standard" di merci esportate per riparazione;
Viste le direttive 78/1032/CEE e 78/1033/CEE in data 19 dicembre 1978 del Consiglio delle Comunita' europee, concernenti il trattamento fiscale applicabile al traffico internazionale dei viaggiatori;
Ritenuta la necessita' di apportare ulteriori modificazioni ed integrazioni al soprarichiamato testo unico ed alle anzidette disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della predetta legge 1 febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze; Decreta:
Art. 1
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