LEGGE 5 agosto 1981, n. 500

Type Legge
Publication 1981-08-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.

PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - ROGNONI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE di estradizione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO, Avendo deciso di concludere una nuova Convenzione in materia di estradizione, Hanno convenuto le disposizioni seguenti: ARTICOLO 1. 1. - Le Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme e alle condizioni determinate negli articoli seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o ricercate dalle autorita' dell'altro Stato per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza. 2. - Ai fini della presente Convenzione sono considerate come "misure di sicurezza" soltanto le misure restrittive della liberta' personale ordinate dalle autorita' giudiziarie in aggiunta o in sostituzione di una pena.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2. 1. - Sono soggetti a estradizione: (1) gli individui che sono perseguiti per un reato punito dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della liberta' personale o con una misura di sicurezza il cui massimo sia uguale o superiore ad un anno di detenzione; (2) gli individui condannati in contraddittorio o in contumacia dai Tribunali dello Stato richiedente, per un reato menzionato al n. (1), ad una pena o ad una misura di sicurezza di almeno quattro mesi di detenzione. 2. - In materia di tasse, di imposte, di dogane e di cambio, l'estradizione sara' accordata alle condizioni previste dalla presente Convenzione nella misura in cui sara' stato in tal senso deciso mediante scambio di lettere per ciascun reato o categoria di reati specificamente indicati.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3. 1. - Le Parti Contraenti non estradano i propri cittadini. La qualita' di cittadino si valuta al momento della consegna dell'estradato. 2. - Tuttavia lo Stato richiesto si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che abbiano commesso sul territorio dell'altro Stato reati puniti da ambedue gli Stati, allorche' lo Stato richiedente gli inviera', per via diplomatica, una domanda in tal senso, accompagnata dai fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. Lo Stato richiedente verra' informato del seguito che sara' stato dato alla sua domanda.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4. 1. - L'estradizione non e' accordata se il reato per il quale e' domandata e' considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato. 2. - La stessa disposizione si applica qualora lo Stato richiesto abbia seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata da un reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di nazionalita' o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno dei motivi suddetti. 3. - Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non e' considerato come reato politico. 4. - L'applicazione del presente articolo non pregiudica gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto od assumeranno con ogni altra Convenzione internazionale di carattere multilaterale.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5. L'estradizione non e' concessa: (a) se il reato per il quale e' domandata e' considerato dallo Stato richiesto come consistente unicamente nella violazione di obblighi militari; (b) se il reato per il quale e' domandata e' stato commesso sul territorio dello Stato richiesto; (c) se il reato per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza il perseguimento dei reati della stessa natura commessi fuori dal proprio territorio; (d) se la persona di cui si tratta e' stata definitivamente giudicata nello Stato richiesto per il reato per il quale e' stata domandata l'estradizione; (e) se si e' verificata la prescrizione del reato o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto o dello Stato richiedente; (f) se e' stata concessa una amnistia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto; in quest'ultimo caso, tuttavia, alla condizione che il reato sia compreso fra quelli che possono essere puniti in tale Stato, qualora siano stati commessi fuori dal proprio territorio da uno straniero; (g) se per il reato per il quale l'estradizione e' domandata, la persona di cui si tratta e' sottoposta a procedimento penale nello Stato richiesto, o se le autorita' competenti di tale Stato hanno deciso di non instaurare procedimenti penali o di porre fine ai procedimenti che avessero instaurato per lo stesso reato; (h) se la persona richiesta e' stata definitivamente giudicata dalle autorita' di uno Stato terzo per il reato per il quale l'estradizione e' domandata.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6. Se il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' punito dalla legislazione belga con la pena capitale, il Governo italiano puo' subordinare l'estradizione alla condizione che il Governo belga dia assicurazioni, ritenute sufficienti dallo stesso Governo italiano, che la pena capitale non verra' eseguita.

Convenzione-art. 7

ARTICOLO 7. 1. - La domanda di estradizione e' inoltrata per via diplomatica. 2. - A sostegno della domanda e' prodotto: (a) l'originale o la copia autentica della sentenza di condanna o del mandato di arresto, ovvero di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia e rilasciato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente; (b) una descrizione dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione giuridica ed i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili vi saranno indicati il piu' esattamente possibile; (c) una copia delle disposizioni di legge applicabili; (d) i dati segnaletici, il piu' precisi possibile, dell'individuo richiesto ed ogni altra indicazione idonea a determinare la sua identita' e la sua nazionalita'.

Convenzione-art. 8

ARTICOLO 8. 1. - In caso di urgenza, le autorita' competenti dello Stato richiedente possono chiedere l'arresto provvisorio della persona ricercata; le autorita' competenti dello Stato richiesto decidono su tale domanda in conformita' con la legge di detto Stato. 2. - La domanda di arresto provvisorio e' trasmessa alle autorita' competenti dello Stato richiesto per via postale o telegrafica, o mediante l'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), ovvero con ogni altro mezzo che lasci una traccia scritta. 3. - La domanda di arresto provvisorio menziona l'esistenza di uno dei documenti previsti al par. 2, lettera (a) dell'articolo 7 e manifesta l'intenzione di inoltrare una domanda di estradizione. Essa indica, altresi', il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, il tempo ed il luogo in cui questo e' stato commesso, nonche' i dati segnaletici, il piu' precisi possibile della persona richiesta. 4. - L'autorita' richiedente e' informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

Convenzione-art. 9

ARTICOLO 9. 1. - L'arresto provvisorio cessa se, nel termine di 21 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti indicati all'articolo 7. 2. - La concessione della liberta' non osta ad un nuovo arresto ed all'estradizione se la domanda di estradizione pervenga successivamente.

Convenzione-art. 10

ARTICOLO 10. Se le informazioni fornite dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultimo Stato, prima di respingere la domanda, chiede, per via diplomatica, le informazioni complementari necessarie. Esso puo' stabilire un termine per ottenere tali informazioni.

Convenzione-art. 11

ARTICOLO 11. Se l'estradizione e' richiesta in concorso da piu' Stati per lo stesso fatto o per fatti diversi, lo Stato richiesto decide, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare della relativa gravita' e del luogo ove i reati sono stati commessi, delle rispettive date delle domande, della nazionalita' della persona estradanda e della possibilita' di una ulteriore estradizione a un altro Stato.

Convenzione-art. 12

ARTICOLO 12. 1. - In caso di estradizione, lo Stato richiesto sequestra e consegna tutti gli oggetti provenienti dal reato, o che possano servire quali mezzi di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente. 2. - La consegna puo' essere effettuata anche se l'estradizione non possa aver luogo a causa della evasione o della morte della persona richiesta. Tuttavia, se la morte della persona richiesta e' sopravvenuta prima della condanna, la consegna degli oggetti menzionati al par. 1, non e' effettuata se non alla condizione che, nello Stato richiesto, non vi siano terzi che vantino diritti su detti oggetti. 3. - Lo Stato richiesto, se lo ritiene necessario per un procedimento penale, puo' trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati, ovvero consegnarli a condizione che vengano restituiti. 4. - I diritti che lo Stato richiesto o terzi abbiano acquisito su tali oggetti sono in ogni caso fatti salvi; ove tali diritti esistano, gli oggetti debbono essere restituiti, al piu' presto possibile e senza spese, allo Stato richiesto.

Convenzione-art. 13

ARTICOLO 13. 1. - Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione. 2. - Ogni rigetto totale o parziale e' motivato. 3. - Se l'estradizione e' concessa, il luogo e la data della consegna della persona richiesta sono stabiliti di comune accordo tra lo Stato richiesto e la Missione diplomatica dello Stato richiedente. 4. - Qualora la persona richiesta non sia stata ricevuta o consegnata alla data stabilita, lo Stato richiedente dovra' farla ricevere nel termine di un mese a decorrere da tale data. Trascorso tale termine la persona sara' posta in liberta' e non potra' piu' essere estradata per lo stesso fatto. 5. - In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o la ricezione della persona richiesta, lo Stato interessato ne informa l'altro Stato, prima dello scadere del termine. I due Stati stabiliranno un'altra data per la consegna e le disposizioni del paragrafo 4, rimarranno applicabili.

Convenzione-art. 14

ARTICOLO 14. Se la persona di cui si tratta e' perseguita o condannata nello Stato richiesto per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato deve, comunque, decidere su tale domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione alle condizioni previste nell'articolo 13. La consegna della persona estradanda puo' essere rinviata fin quando questi non abbia soddisfatto la giustizia dello Stato richiesto.

Convenzione-art. 15

ARTICOLO 15. 1. - La persona che e' stata consegnata non puo' essere perseguita, giudicata, detenuta per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta ad alcuna restrizione della sua liberta' personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ha motivato l'estradizione, salvo che nei casi seguenti: (a) allorquando la persona estradata, avendo avuto la possibilita' di farlo, non abbia lasciato, entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale era stato consegnato o vi abbia fatto ritorno volontariamente dopo averlo lasciato; (b) allorquando lo Stato che l'ha consegnata vi acconsenta. A tal fine deve essere presentata una domanda accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 7 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato sull'estensione dell'estradizione e menzionante altresi' la possibilita' che e' stata data allo stesso di presentare una memoria alle autorita' dello Stato richiesto. Il consenso all'estensione dell'estradizione e' concesso allorche' il reato per il quale e' richiesta determini esso stesso l'obbligo di estradare, a termini della presente Convenzione. 2. - Tuttavia, lo Stato richiedente puo' prendere le misure necessarie in vista di un eventuale allontanamento dal territorio o di una interruzione della prescrizione in conformita' con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia. 3. - Qualora la qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso della procedura, la persona estradata non e' perseguita ne' giudicata, se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato, nuovamente qualificato, consentano l'estradizione.

Convenzione-art. 16

ARTICOLO 16. Salvo nel caso in cui l'interessato e' rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente, o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto e' necessario per consentire allo Stato richiedente di estradare ad uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata.

Convenzione-art. 17

ARTICOLO 17. 1. L'estradizione per il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti di una persona consegnata all'altra Parte e' concessa su domanda rivolta per via diplomatica ed alle condizioni richieste per l'estradizione. 2. - Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni seguenti: (1) qualora non sia previsto alcun atterraggio, lo Stato richiedente informa lo Stato il cui territorio sara' sorvolato ed attesta l'esistenza di uno dei documenti indicati al par. 2, lettera (a) dell'articolo 7. In caso di atterraggio fortuito questa comunicazione produce gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 8 e lo Stato richiedente rivolge una domanda di transito; (2) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente inoltra una domanda di transito.

Convenzione-art. 18

ARTICOLO 18. I documenti da trasmettere o da produrre in applicazione della presente Convenzione sono redatti nella lingua dell'autorita' richiedente ed accompagnati, eventualmente, da una traduzione nella lingua francese certificata conforme da un traduttore giurato;

Convenzione-art. 19

ARTICOLO 19. 1. - Le spese occasionate dall'estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di tale Stato. 2. - Le spese occasionate dal transito attraverso il territorio dello Stato richiesto del transito sono a carico dello Stato richiedente.

Convenzione-art. 20

ARTICOLO 20. Le controversie relative all'interpretazione della presente Convenzione che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti saranno risolte per via diplomatica.

Convenzione-art. 21

ARTICOLO 21. La presente Convenzione abroga la Convenzione di estradizione del 15 gennaio 1875, nonche' gli Accordi aggiuntivi a tale Convenzione.

Convenzione-art. 22

ARTICOLO 22. 1. - La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. - Essa cessera' di essere in vigore un anno dopo la notifica della denuncia di una delle Parti Contraenti. IN FEDE DI CIO', i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Bruxelles il 29 novembre 1978 in duplice esemplare nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico Per il Governo della Repubblica italiana: Pour le Gouvernement de la Republique italienne: Voor de Regering van de Italiaanse Republiek: Per il Governo del Regno del Belgio: Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique: Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie: Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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