LEGGE 5 agosto 1981, n. 502
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975.
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