LEGGE 5 agosto 1981, n. 503
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 della convenzione stessa.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - BARTOLOMEI - MARCORA - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convention
CONVENTION RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE NATURALE IN EUROPA PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Considerato che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi membri; Considerata la volonta' del Consiglio d'Europa di collaborare con altri Stati nel campo della conservazione della natura; Nel riconoscere che flora e fauna selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di valore estetico, scientifico, culturale, ricreativo, economico ed intrinseco che va preservato e trasmesso alle generazioni future; Nel riconoscere il ruolo fondamentale della flora e della fauna selvatiche per il mantenimento degli equilibri biologici; Nel constatare la grave rarefazione di numerose specie della flora e della fauna selvatiche nonche' la minaccia di estinzione che grava su alcune di esse; Consci che la conservazione degli habitats naturali e' uno degli elementi essenziali della protezione e della conservazione della flora e della fauna selvatiche; Nel riconoscere che la conservazione della flora e della fauna selvatiche dovrebbe rientrare negli obiettivi e nei programmi nazionali dei governi, e che una cooperazione internazionale dovrebbe instaurarsi per preservare in particolare le specie migratrici; Consci delle varie richieste di un'azione congiunta avanzata da governi e da istanze internazionali, fra cui quelle espresse dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972, e dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa; Desiderosi in particolare di seguire, nel campo della conservazione della natura, le raccomandazioni della Risoluzione n. 2 della Seconda Conferenza Ministeriale Europea sull'Ambiente, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. 1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione. 2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.
Convenzione-art. 2
ARTICOLO 2. Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonche' delle necessita' delle sottospecie, varieta' o forme minacciate sul piano locale.
Convenzione-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Ogni Parte contraente adottera' le necessarie misure affinche' siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonche' agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche. 3. Ogni Parte contraente promuovera' l'educazione nonche' la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessita' di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.
Convenzione-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Ogni parte contraente adottera' necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire. 2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone. 3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta. 4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.
Convenzione-art. 5
ARTICOLO 5. Ogni parte contraente adottera' necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sara' vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vietera', per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.
Convenzione-art. 6
ARTICOLO 6. Ogni Parte contraente adottera' necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sara' segnatamente vietato per queste specie: a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale; b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione; d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote; e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonche' di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.
Convenzione-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Ogni Parte contraente adottera' le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III. 2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sara' regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2. 3. Le misure da adottare contempleranno: a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento; b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densita' soddisfacente delle popolazioni; c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.
Convenzione-art. 8
ARTICOLO 8. In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformita' con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonche' il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillita' degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.
Convenzione-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia dannosa per la sopravvivenza della popolazione in oggetto, ogni parte contraente potra' derogare alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonche' al divieto del ricorso ai mezzi contemplati all'articolo 8: nell'interesse della protezione della flora e della fauna; per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprieta'; nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, o di altri interessi pubblici prioritari; per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, per la reintroduzione e per il necessario allevamento; per consentire, sotto stretto controllo, su base selettiva ed entro limiti precisati, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari. 2. Le parti contraenti sottoporranno al Comitato permanente un rapporto biennale circa le deroghe concesse in virtu' del precedente paragrafo. I rapporti dovranno menzionare: le popolazioni facenti oggetto o che hanno fatto oggetto di deroghe e, ove possibile, il numero di esemplari implicati; i mezzi di uccisione o di cattura autorizzati; le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per le quali tali deroghe sono intervenute; l'autorita' abilitata a dichiarare che tali condizioni sussistono e abilitata a decidere quali mezzi adottare, entro quali limiti e quali persone designare per l'esecuzione; i controlli operati.
Convenzione-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. 2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtu' dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessita' delle specie migratrici specificate nell'allegato III.
Convenzione-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contraenti si impegnano a: a) collaborare ogni qualvolta necessario, specie quando tale collaborazione consente di dare maggiore efficacia alle disposizioni prese in base ad altri articoli della presente Convenzione; b) promuovere e coordinare i lavori di ricerca tenuto conto delle finalita' della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente si impegna: a) a favorire la reintroduzione di specie indigene di flora e fauna selvatiche ove cio' contribuisca alla conservazione di una specie minacciata di estinzione, purche' precedentemente, e sulla base delle esperienze attuate da altre Parti contraenti, sia effettuato uno studio per accertare che tale reintroduzione e' efficace e accettabile; b) a controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene. 3. Ogni Parte contraente informera' il Comitato permanente delle specie rigorosamente protette sul proprio territorio e non menzionate negli allegati I e II.
Convenzione-art. 12
ARTICOLO 12. Le Parti contraenti potranno adottare misure piu' rigorose di quelle previste dalla presente Convenzione ai fini della conservazione della Flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali.
Convenzione-art. 13
ARTICOLO 13. 1. Un Comitato permanente e' istituito ai fini della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente puo' essere rappresentata in seno al Comitato permanente da uno o piu' delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua specifica competenza, la Comunita' economica europea disporra', nelle votazioni, di un numero di voti pari al numero dei suoi Paesi membri che risultino Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunita' economica europea non esercitera' il proprio diritto di voto qualora i suoi Paesi membri esercitino direttamente il loro diritto di voto e viceversa. 3. Qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della Convenzione puo' farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore. Il Comitato permanente puo', all'unanimita', invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della presente Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle proprie riunioni. Qualsiasi organismo o istituto tecnicamente qualificato nel campo della protezione, conservazione o gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats, e appartenente ad una delle seguenti categorie: a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia non governativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi; b) organismi o istituzioni nazionali non governativi a tal fine riconosciuti dallo Stato in cui hanno sede, potra' informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre mesi prima della riunione del Comitato, che intende farsi rappresentare a tale riunione da degli osservatori. Questi saranno ammessi salvo che, almeno un mese prima della riunione, un terzo delle Parti contraenti non comunichi al Segretario Generale la sua opposizione. 4. Il Comitato permanente sara' convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Terra' la stia prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunira' almeno ogni due anni nonche' ogni qualvolta la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda. 5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per la convocazione del Comitato permanente. 6. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilira' il proprio regolamento interno.
Convenzione-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Il Comitato permanente e' incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione. Potra' in particolare: rivedere costantemente le disposizioni della presente Convenzione, inclusi gli Allegati, ed esaminare le modifiche che si rendessero necessarie; formulare raccomandazioni alle Parti contraenti circa le misure da adottare per l'attuazione della presente Convenzione; raccomandare opportune misure per informare il pubblico delle azioni intraprese nel quadro della presente Convenzione; sottoporre al Comitato dei Ministri raccomandazioni relative all'invito di Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione; avanzare proposte per una maggiore efficacia della presente Convenzione e tendenti a concludere con Stati che non siano Parti contraenti della Convenzione accordi per una piu' efficace conservazione delle specie o gruppi di specie. 2. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato permanente potra', di propia iniziativa, promuovere riunioni di gruppi di esperti.
Convenzione-art. 15
ARTICOLO 15. A seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmettera' al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione.
Convenzione-art. 16
ARTICOLO 16. 1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sara' comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sara' esaminato dal Comitato permanente, il quale: a) per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12 sottoporra' alla accettazione delle Parti contraenti il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti; b) per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporra' alla approvazione del Comitato dei Ministri il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il testo sara' trasmesso per accettazione alle Parti contraenti. 3. Qualsiasi emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica al Segretario Generale della sua accettazione da parte delle Parti contraenti. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3 si applicheranno all'adozione di nuovi Allegati alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sara' comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformita' con le disposizioni dell'articolo 20. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sara' esaminato dal Comitato permanente, il quale potra' adottarlo con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo adottato sara' comunicato alle Parti contraenti. 3. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entrera' in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.
Convenzione-art. 18
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