DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. 505

Type DPR
Publication 1981-02-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il testo dell'art. 74, relativo al corso di laurea in farmacia, e' modificato nel modo seguente: All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di: analisi chimico cliniche; biologia generale; chemioterapia; dietofarmacia; elementi di patologia generale; farmacognosia; microbiologia e parassitologia; organizzazione, deontologia e legislazione farmaceutiche; tossicologia. Dallo stesso elenco sono soppressi quelli di: chimica di guerra; mineralogia.

Art. 2

Il testo dell'art. 76, relativo alle propedeuticita' degli esami per il corso di laurea in farmacia, e' sostituito dal seguente: Agli effetti degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: 1) anatomia umana rispetto a fisiologia generale; 2) chimica generale ed inorganica e chimica organica rispetto a chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno e secondo anno), chimica biologica e fisiologia generale; 3) (("chimica generale ed inorganica" rispetto ad "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (I anno)")); 4) chimica organica rispetto ad esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (terzo anno).

Art. 3

Il testo dell'art. 80, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' modificato nel modo seguente: Gli insegnamenti fondamentali del biennio e del triennio di chimica organica I e II e di chimica generale ed inorganica perdono l'asterisco. All'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti quelli di: chimica analitica; chimica dei composti eterociclici; chimica dei composti fitoiatrici; chimica terapeutica; stechiometria; tecnologie chimico farmaceutiche.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1981

Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 32

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