DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. 506
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 105, quinto comma, dello statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1980, n. 162, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in venticinque per anno di corso per un totale di settantacinque per l'intero corso di studi.
Art. 2
L'art. 112, quinto comma, dello statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1260, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in quindici per anno di corso per un totale di sessanta per l'intero corso di studi.
Art. 3
L'art. 119, quinto comma, dello statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 965, relativo alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in quindici per anno di corso per un totale di sessanta per l'intero corso di studi.
Art. 4
L'art. 124, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e' modificato nel senso che la denominazione degli insegnamenti del primo e secondo anno di corso "anatomia patologica delle materie endocrine (biennale)" e' rettificata in quella di "anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale)".
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 settembre 1981
Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 33
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