DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1981, n. 507
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391;
Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-1981, conclusi il 23 luglio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e i sindacati della scuola ad essa aderenti, nonche' i sindacati autonomi S.N.I.A. e SNALS-CONFSAL;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; Decreta:
Art. 1
Con decorrenza 1 febbraio 1981 al personale docente, agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, ai pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento della Accademia nazionale di danza e ai direttori dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, inquadrati nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali: sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.716.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.400.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.300.000 Al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici e diciotto anni di anzianita' di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza, sono attribuite successive classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello. Per il personale docente gia' inquadrato, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 312/80, nella qualifica ottava le classi stipendiali successive all'iniziale sono attribuite al compimento di tre, sei, nove, dodici, quindici, diciotto, venti e ventidue anni di anzianita' di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza. Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima classe stipendiale sono corrisposti aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono altresi' attribuiti o anticipati, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti periodici biennali, anche convenzionali, del 2,50 per cento dello stipendio della classe stessa, riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.
Art. 2
Inquadramento nei nuovi livelli retributivi del personale di cui al precedente art. 1 in servizio di ruolo alla data del 1° febbraio 1981, e' effettuato sulla base della anzianita' di servizio determinata alla data del 31 gennaio 1981, secondo le modalita' indicate nei successivi commi. Per il personale gia' compreso nella tabella F, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, si computa nel livello retributivo di inquadramento sia l'anzianita' di servizio maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia quella relativa ai periodi di servizio successivamente prestati. Per il personale docente gia' compreso nella tabella F, quadro II, annessa al predetto decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, l'anzianita' di servizio maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si computa, per i primi dodici anni di anzianita' giuridica, nel settimo livello retributivo, con la progressione relativa alla qualifica di inquadramento di cui al precedente art. 1; la differenza tra lo stipendio risultante e quello iniziale del livello stesso si aggiunge allo stipendio iniziale del livello di inquadramento. Alla anzianita' corrispondente a tale importo si aggiunge l'ulteriore anzianita' maturata fino al 31 gennaio 1981. Per il personale docente, gia' compreso nella tabella F, quadro III, annessa al predetto decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, l'anzianita' maturata fino alla data di decorrenza giuridica fissata dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' i periodi di servizio successivamente prestati nella settima qualifica si computano nel settimo livello retributivo, con la progressione relativa alla qualifica di inquadramento di cui al precedente art. 1; la differenza tra lo stipendio risultante e quello iniziale del livello stesso si aggiunge allo stipendio iniziale del livello di inquadramento. All'anzianita' corrispondente a tale importo si aggiunge l'ulteriore anzianita' relativa al servizio prestato nell'ottava qualifica fino ai 31 gennaio 1981. Per il restante personale docente di cui al precedente art. 1 l'anzianita' e' determinata con i medesimi criteri previsti per il corrispondente personale della scuola dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Per i direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, all'anzianita' relativa al servizio prestato nel ruolo del personale docente di provenienza, determinata con i criteri previsti dai precedenti commi per il corrispondente personale, si aggiungono nel livello spettante per la qualifica di inquadramento i periodi di servizio prestato nel ruolo direttivo, ivi compresi quelli derivanti da eventuali benefici economici e di carriera maturati alla data del 31 gennaio 1981, secondo l'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, esclusi quelli riferiti ai servizi sopra contemplati. L'anzianita' ed i benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici biennali, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento.
Art. 3
La classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici risultanti dall'applicazione del precedente art. 2 sono attribuiti con decorrenza dal 1 febbraio 1981. Qualora non vi sia coincidenza tra l'anzianita' determinata ai sensi del medesimo art. 2 in sede di inquadramento nel livello di appartenenza e l'anzianita' corrispondente alle classi e aumenti biennali in cui e' articolato il livello stesso, e' conferita la classe o aumento biennale immediatamente inferiore, con l'attribuzione dell'anzianita' residua ai fini del conseguimento della classe o aumento biennale di stipendio successivi.
Art. 4
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti articoli e quello spettante alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, per la somma di L. 40.000 mensili, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 720, vengono attribuiti come segue: dal 1° febbraio 1981 nella misura del 70 per cento; dal 1° febbraio 1982 nella misura di un ulteriore 21 per cento; dal 1° gennaio 1983 per l'intero ammontare. Gli importi relativi alle classi e agli aumenti periodici di stipendio, maturati successivamente al 1 febbraio 1981, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorche' esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
Art. 5
A decorrere dal 1 febbraio 1981 gli importi annui lordi dell'indennita' di cui al primo comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, spettanti ai direttori di ruolo e incaricati delle istituzioni di cui al precedente art. 1 sono aumentati di L. 500.000.
Art. 6
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto gia' corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto nella misura di L. 40.000 mensili, emolumento non piu' dovuto.
Art. 7
In applicazione dell'art. 66, quarto e quinto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale della carriera direttiva amministrativa e al restante personale non docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e della Accademia nazionale di arte drammatica e di danza si applicano le norme rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
Art. 8
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI SPADOLINI - BODRATO - SCHIETROMA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 8
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