DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1981, n. 521
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1975 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;
Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI, per un nuovo periodo di sei anni, la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare;
Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare sul territorio nazionale. E' concesso inoltre, senza esclusivita', il servizio di radiofotografia circolare.
Art. 2
E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 9
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 1
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, S.p.A., PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA CIRCOLARE CONVENZIONE tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare. PREMESSO che l'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce al Governo la facolta' di provvedere al servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica; che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, ha scadenza in data 11 agosto 1981; che sussiste la necessita' di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco - che in seguito verra' piu' brevemente denominato "amministrazione" - e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a, con sede in Roma - legalmente rappresentata dal presidente dott. Sergio Zavoli, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 29-30 luglio 1981 - che nel corso del presente atto verra' piu' brevemente denominata "RAI" o "societa' concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso. Art. 1. Oggetto della concessione E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, via radio, via cavo, via filo e con qualunque altro mezzo trasmissivo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, cosi' come modificati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976. La societa' concessionaria e' tenuta, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma sul territorio nazionale. La concessione conseguentemente comprende: a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva come specificata nei commi precedenti; b) la trasmissione mediante gli impianti predetti di programmi di qualsivoglia natura nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. E' concesso, inoltre, senza esclusivita', il servizio di radio-fotografia circolare. E' vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 2
Art. 2. Fonti legislative e regolamentari La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle norme e delle indicazioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), delle [sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::) e [n. 148 del 14 luglio 1981](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 3
Art. 3. Attivita' collaterali La RAI provvede alla conservazione ed alla diffusione delle proprie produzioni artistiche e culturali e di quelle comunque connesse alle attivita' istituzionali, nonche', in genere, alle inerenti attivita' commerciali. Essa puo', pertanto, esercitare le correlative attivita' economiche editoriali, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi e di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, di conseguimento e sfruttamento di brevetti, di assistenza e collaborazione tecnica a terzi e simili - purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. La pubblicita' radiofonica e televisiva e' ammessa nei limiti previsti dalla legge e in conformita' agli indirizzi generali stabiliti in materia dalla competente commissione parlamentare. Allo svolgimento delle attivita' di cui ai precedenti commi la RAI potra' provvedere direttamente o a mezzo di societa' controllate, nel cui ambito la societa' concessionaria informera' la sua attivita' alla [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), in attuazione degli indirizzi generali dettati dalla commissione parlamentare sulla base di quanto specificamente disposto da tale legge. Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 4
Art. 4. Utilizzazioni particolari degli impianti La RAI ha la facolta' di utilizzare i propri impianti tecnici, purche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e per l'estero richiesti da organismi radiotelevisivi di altri Paesi, informandone, con relazioni periodiche, l'amministrazione. La stessa concessionaria, inoltre, sempreche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, puo' utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta o autorizzazione di volta in volta dell'amministrazione, per: a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria; b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso; c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 5
Art. 5. Capitale della societa' concessionaria Il capitale della societa' concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 40 miliardi, deve essere adeguato all'entita' e al valore degli impianti da gestire, nonche' agli sviluppi dei medesimi. Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La predetta limitazione alla negoziabilita' delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 6
Art. 6. Sede sociale e struttura organizzativa della societa' concessionaria La RAI deve conservare la propria sede sociale e la direzione generale in Roma. La struttura organizzativa e produttiva della RAI e' regolata dalle prescrizioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103). La societa' concessionaria e' tenuta all'osservanza degli indirizzi generali della commissione parlamentare; la RAI e' altresi' tenuta ad applicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 7
Art. 7. Preventivo dei ricavi e dei costi, bilancio consuntivo e controllo Il preventivo globale annuo dei ricavi di esercizio della RAI dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovra' essere comunicato all'amministrazione ed al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione. Il preventivo globale annuo dei costi di esercizio dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione della RAI entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovra' essere comunicato all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione. Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera. Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere comunicati all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci della societa' concessionaria. L'amministrazione e il Ministero del tesoro esercitano i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi assunti dalla societa' concessionaria con la presente convenzione, ai sensi e secondo le modalita' degli articoli 193 e 210 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156). La societa' concessionaria dovra' tenere a disposizione dell'amministrazione e del Ministero del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 8
Art. 8. Congruita' dei ricavi globali La RAI, anche ai fini delle verifiche della congruita' dei ricavi globali, e' tenuta comunque a presentare all'amministrazione, entro il mese di giugno di ogni anno, proiezioni triennali dei prevedibili costi e dei ricavi aziendali di attendibile acquisizione, opportunamente documentate nelle singole voci di costo e di ricavo anche mediante gli elementi forniti dalla contabilita' industriale, che la RAI e' impegnata ad introdurre. Apposita evidenza sara' data ai riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei piani di investimento di cui all'art. 17. I ricavi della societa' concessionaria, costituiti dai canoni di abbonamento nonche' dai proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e dagli altri ricavi consentiti dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi, anche per consentire una efficace pianificazione pluriennale dell'attivita' aziendale. A tal fine ogni due anni l'amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, verifichera' la congruita' dei canoni predetti, tenendo conto anche dell'andamento degli altri ricavi sopra indicati e sulla base della documentazione di cui ai commi precedenti. L'amministrazione, ove dai risultati della verifica ne emerga la necessita', adottera', sentita la commissione parlamentare, i provvedimenti di competenza, atti ad assicurare un livello di introiti complessivi della RAI tali da garantire l'equilibrio della gestione dell'azienda. L'amministrazione potra' effettuare, anche su richiesta della RAI, verifiche di congruita' in anticipo rispetto alla cadenza biennale di cui al precedente quarto comma. Rimangono ferme, quanto alla determinazione del livello massimo degli introiti pubblicitari, la procedura prevista dall'[art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art21), e la competenza della commissione paritetica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 9
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