LEGGE 25 dicembre 1881, n. 542
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento dei 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato;
Visti l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;
Sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta:
Titolo I DATA E OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
Art. 1
Il dodicesimo censimento generale della popolazione ed il 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato hanno luogo, rispettivamente, nei giorni di domenica 25 e lunedi 26 ottobre 1981; In occasione del censimento della popolazione viene effettuato anche il censimento generale delle abitazioni.
Art. 2
Il censimento della popolazione rileva in ciascun comune: a) la popolazione residente; b) la popolazione presente. La popolazione residente censita e' considerata popolazione legale.
Art. 3
La popolazione residente di ciascun comune e' costituita dalle persone che, alla data del censimento, hanno la propria dimora abituale nel comune stesso, siano esse presenti oppure assenti temporaneamente dal comune per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive disposizioni. La popolazione presente di ciascun comune e' costituita dalle persone presenti nel comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel comune oppure residenti in altro comune o all'estero.
Art. 4
Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione, le notizie professionali ed altre notizie di carattere socio-economico; inoltre, rileva alcune notizie concernenti gli spostamenti delle persone per motivi di studio o lavoro. Per le persone temporaneamente presenti nel comune, ma residenti in altro comune o all'estero, il censimento rileva notizie di stato civile ed anagrafico nonche' il comune o stato estero di residenza ed il motivo della temporanea presenza.
Art. 5
Il censimento delle abitazioni rileva in ciascun comune le abitazioni, occupate e non occupate, ed i relativi dati concernenti la specie, le caratteristiche del fabbricato cui appartengono, la natura giuridica del soggetto proprietario, il titolo di godimento, l'epoca di costruzione, la superficie totale, il numero delle stanze ed i servizi installati.
Art. 6
Il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato rileva in ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche strutturali fondamentali: a) delle unita' giuridico-economiche costituite dalle imprese che esercitano attivita' nell'industria, nel commercio, nei trasporti e comunicazioni, nel credito e assicurazione e nei servizi, nonche' dalle imprese che esercitano attivita' di trasformazione di prodotti agricoli annesse ad aziende agricole e attivita' della pesca; b) delle unita' locali gestite dalle imprese di cui alla precedente lettera a), anche se temporaneamente inattive alla data del censimento; c) delle unita' dipendenti dalla pubblica amministrazione. Per le imprese il censimento rileva l'attivita' economica esercitata, la forma giuridica, le unita' locali da esse gestite, il numero degli addetti, nonche' particolari notizie caratterizzanti le imprese artigiane. Per le unita' locali, oltre all'attivita' economica esercitata ed al numero degli addetti, rileva particolari notizie in relazione al settore di attivita' economica di appartenenza.
Titolo II UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE
Art. 7
Le unita' di rilevazione del censimento della popolazione sono: a) la famiglia; b) la convivenza. Per famiglia s'intende la famiglia anagrafica contemplata dall'art. 2 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica contemplata dall'art. 3 del regolamento stesso.
Art. 8
L'unita' di rilevazione del censimento delle abitazioni e' l'abitazione. Per abitazione s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili. Per le famiglie che non occupano un'abitazione viene rilevata la specie dell'alloggio da esse occupato (magazzino, baracca, roulotte, ecc.).
Art. 9
Le unita' di rilevazione del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono: a) l'impresa; b) l'unita' locale. Per impresa s'intende l'organizzazione di un'attivita' economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per unita' locale s'intende l'impianto (o corpo di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, miniera, bottega, negozio, studio professionale, ufficio e simili) in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. Costituiscono unita' locali anche la sede centrale dell'impresa, nonche' gli uffici direttivi, tecnici e amministrativi, sempre che tali unita' siano fisicamente o funzionalmente distinte dalle unita' locali indicate nel comma precedente.
Art. 10
Le notizie che formano oggetto del censimento della popolazione, del censimento delle abitazioni e del censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato sono raccolte con appositi questionari conformi, rispettivamente, ai modelli CP/1 (foglio di famiglia) e CP/2 (foglio di convivenza) ed ai modelli CIC/1 (questionario di censimento) e CIC/2 (questionario per il commercio ambulante), allegati al presente decreto. Nella provincia di Bolzano, per i cittadini italiani ivi residenti, viene rilevata anche, con il modello allegato, la appartenenza al gruppo linguistico italiano, tedesco e ladino mediante l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 89 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Il censimento della popolazione e' riferito alla mezzanotte tra il 24 e il 25 ottobre 1981 ed il censimento dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato al giorno 26 ottobre 1981.
Titolo III ORGANI DEI CENSIMENTI
Art. 11
L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il regolare e tempestivo svolgimento dei censimenti stessi. Inoltre l'Istituto promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alle rilevazioni censuarie al fine di assicurare la collaborazione delle famiglie e delle imprese. Per l'esecuzione dei censimenti, l'Istituto si avvale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico nonche' degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
Art. 12
Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalita' dei censimenti e sulla loro importanza, ne informeranno tempestivamente la commissione regionale di censimento di cui all'art. 14 del presente decreto, al fine del necessario coordinamento con la pubblicita' promossa dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 13
Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini dei censimenti: a) Gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere assidua opera di vigilanza ed assistenza diretta ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto centrale di statistica. La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, nelle province ove tale ufficio non esiste, all'ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero il dirigente dell'ufficio che ha assunto le funzioni dell'ufficio provinciale di statistica, assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali scelti fra i propri funzionari nonche' fra quelli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle prefetture e di altri uffici della pubblica amministrazione. b) Gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori. La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823, o comunque esistente; 2) all'ufficio che sara' costituito dal sindaco nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dell'ufficio.
Art. 14
In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di fornire assistenza tecnica per la soluzione, nel quadro delle disposizioni impartite dall'ISTAT, di quesiti che dovessero sorgere in sede locale nonche' di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalita' dei censimenti. La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, e' composta da: due rappresentanti della regione; un rappresentante del commissario di Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo di regione; un rappresentante del provveditorato agli studi con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, piu' rappresentative in sede regionale; un rappresentante dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT, con funzioni di segretario. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal primo comma del presente articolo. Tale commissione, presieduta da un funzionario della provincia autonoma, e' composta da un rappresentante dell'ISTAT; un rappresentante del commissario di Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento; un rappresentante dell'ufficio comunale di censimento del comune capoluogo; un rappresentante del provveditorato agli studi per la provincia di Trento e un rappresentante della sovraintendenza scolastica per la provincia di Bolzano; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, piu' rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dall'ufficio di statistica della provincia autonoma.
Art. 15
In ogni comune capoluogo di provincia e negli altri comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti, il sindaco costituisce una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare le operazioni dei censimenti, fornendo ai censiti informazioni e chiarimenti sulle finalita' e sulla importanza dei censimenti stessi. Tale commissione provvede inoltre agli adempimenti di cui al quarto comma del successivo art. 22. Nei rimanenti comuni e' facolta' del sindaco costituire la commissione comunale di censimento. Dell'avvenuta costituzione verra' data comunicazione all'Istituto centrale di statistica, tramite il competente ufficio provinciale di censimento. La commissione, presieduta dal sindaco o da un delegato, e' composta: dal, segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni piu' rappresentative in sede locale, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori; dal direttore didattico, ove esista, o, in mancanza, da un insegnante elementare e, nei comuni capoluoghi di provincia, da un rappresentante del provveditorato agli studi. Nei comuni di maggiore ampiezza demografica e' facolta' del sindaco integrare la commissione con altre persone, in numero non superiore a cinque, che, per la loro esperienza, per l'ufficio ricoperto o per l'attivita' esercitata, possano recare un utile contributo all'espletamento dei compiti della commissione stessa.
Art. 16
Il prefetto e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'istituto centrale di statistica in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse. Nel rispetto degli statuti di autonomia nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano le funzioni suddette sono svolte rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal commissario di Governo.
Art. 17
Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito del comune.
Art. 18
La misura dei compensi per gli eventuali lavori connessi con l'esecuzione dei censimenti disposti dall'Istituto centrale di statistica di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1980, n. 864, e' determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto medesimo. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate dall'Istituto centrale di statistica per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative. Il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica.
Titolo IV OPERAZIONI DEI CENSIMENTI
Art. 19
Ogni ufficio comunale di censimento effettua le operazioni censuarie, di cui al presente decreto, nell'ambito del territorio comunale, quale risulta delimitato sul piano topografico per il 12° censimento generale della popolazione formato dal comune, in conformita' all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica.
Art. 20
Il sindaco, prima dell'esecuzione dei censimenti, accerta che nell'ambito del territorio comunale sia stato ottemperato all'aggiornamento dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dello stradario, in base a quanto disposto dagli articoli 36, 37 e 40 del regolamento di esecuzione della legge di cui all'articolo precedente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.
Art. 21
Il comune, ricevuto il piano topografico debitamente approvato dall'Istituto centrale di statistica, pro de alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto medesimo.
Art. 22
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