LEGGE 1 ottobre 1981, n. 550
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le graduatorie degli idonei nei concorsi banditi dal Ministero degli affari esteri a partire dal 1 giugno 1977 per le carriere esecutiva ed ausiliaria possono essere utilizzate per coprire, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, i posti che risulteranno disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti dotazioni organiche. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.