DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1981, n. 552

Type DPR
Publication 1981-07-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 108 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente la delega al Governo per l'eventuale anticipata cessazione dal servizio di alcune categorie di funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Uditi i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della citata legge 1° aprile 1981, n. 121;

Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;

Visti i pareri emessi in via definitiva dalle suddette commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Al personale di cui al successivo art. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 121, e' consentita la cessazione anticipata dal servizio, con i benefici di cui all'art. 4.

Art. 2

Possono chiedere l'anticipata cessazione dal servizio: a) i tenenti generali, maggiori generali e colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta'; b) i dirigenti generali, dirigenti superiori e primi dirigenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta'; c) i funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che, all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestivano la qualifica di vice questore aggiunto e i tenenti colonnelli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'; d) il personale appartenente ai ruoli del disciolto Corpo della polizia femminile, che abbia compiuto il quarantatreesimo anno di eta'; e) gli appuntati che abbiano compiuto il cinquantaquattresimo anno di eta', i vice brigadieri e brigadieri che abbiano compiuto il cinquantaseiesimo anno di eta', i marescialli di terza, seconda, di prima classe di prima classe scelti o carica speciale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno di eta'.

Art. 3

La domanda di cessazione anticipata dal servizio, diretta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto all'ufficio o reparto presso cui i richiedenti prestano servizio. Entro lo stesso termine puo' essere presentata, ai fini di fruire dei benefici di cui all'art. 4, istanza da parte degli interessati, o dai loro aventi causa, cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 10 aprile 1981, n. 121. In tal caso la cessazione dal servizio viene retrodatata al giorno precedente quello in cui si e' verificata. Le cessazioni dal servizio non possono in ogni caso avere effetto oltre i sessanta giorni successivi al termine di cui al primo comma. La domanda di cessazione anticipata dal servizio puo' essere ritirata dall'interessato finche' non sia stato adottato il relativo provvedimento.

Art. 4

La cessazione anticipata dal servizio comporta la promozione al grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione stessa, nonche' l'applicazione dei benefici di cui all'art. 6, primo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Nel caso in cui non esista grado o qualifica superiore ovvero, qualora, per effetto della promozione al grado o alla qualifica superiore, non si ottengano benefici economici pari ad almeno tre scatti di anzianita', si potranno attribuire all'interessato scatti di anzianita' in modo da non superare complessivamente l'importo di tre scatti, ivi compresi eventuali altri benefici convenzionali derivanti dall'attribuzione del grado o della qualifica superiore. L'attribuzione dei benefici di cui ai commi precedenti non e' cumulabile con altri benefici, salvo l'eventuale trattamento privilegiato di quiescenza. Il personale che sara' collocato a riposo ai sensi del presente decreto non puo' essere assunto in servizio o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di societa' a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 100 della Costituzione.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati nel cap. 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 ottobre 1981

Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 19

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