DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1981, n. 554

Type DPR
Publication 1981-05-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana.

Art. 2

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana. Scuola di specializzazione in patologia della riproduzione umana Art. 265. - Presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II e' istituita la scuola di patologia della riproduzione umana, la quale ha lo scopo di conferire un'adeguata preparazione nella fisiologia della riproduzione e nei problemi ad essa collegati, nonche' di curare lo studio degli aspetti sociologici, demografici e della pianificazione familiare inerenti alla disciplina. Le norme generali sono quelle previste dallo statuto generale dell'Universita' di Milano (da art. 149 a art. 160). Art. 266. - La durata del corso e' di tre anni, l'ammissione alla scuola avviene previo esame di concorso per titoli ed esami; il numero di posti disponibili e' fissato in venti per anno di corso. Non e' ammessa la abbreviazione della durata del corso; gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e ai seminari. Art. 267. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: biologia generale della riproduzione; embriologia e anatomia dell'apparato riproduttivo umano; fisiologia della riproduzione umana; genetica umana; immunologia e patologia della riproduzione umana. 2° Anno: fisiopatologia della riproduzione umana; anatomia e istologia patologica dell'apparato riproduttivo; endocrinologia ginecologica; andrologia; teratologia; patologia della gravidanza; urologia e patologia della riproduzione umana. 3° Anno: nosografia della patologia della riproduzione umana; diagnostica della patologia della riproduzione umana; terapia medica della patologia della riproduzione umana; trattamento chirurgico della patologia della riproduzione umana; elementi di psicologia medica e sessuologia; educazione sociologica e demografica. Art. 268. - Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La prova di profitto e' unica e viene espletata nel mese di ottobre. Gli esami si svolgono per gruppi di materie. Per il conseguimento del diploma, il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1981

Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 238

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