DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 557

Type DPR
Publication 1981-03-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 57, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, e' modificato nel senso che l'insegnamento complementare di fitogeografia muta la denominazione in quella di geobotanica.

Art. 2

L'art. 58, relativo alle norme sull'internato negli istituti degli iscritti al corso di laurea in scienze biologiche, e' modificato nel senso che il terzo comma e' soppresso.

Art. 3

L'art. 62, relativo alle norme sull'internato negli istituti degli iscritti al corso di laurea in scienze geologiche, e' sostituito dal seguente: "Dopo il primo biennio lo studente dovra' frequentare uno degli istituti della facolta' nel quale attendera' alla elaborazione della tesi di laurea".

Art. 4

L'art. 63, relativo all'ammissione all'esame di laurea in scienze geologiche, e' sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente. deve aver seguito i corsi e superati gli esami degli insegnamenti fondamentali, e di almeno quattro complementari. L'esame di laurea comprende la discussione della tesi".

Art. 5

L'art. 71, relativo al biennio propedeutico agli studi di ingegneria, e' modificato nel senso che dopo la lettera c) e con lo spostamento della lettera successiva e' inserita la seguente lettera d) con "chimica organica" quando lo studente dichiari di voler proseguire gli studi per la laurea in ingegneria chimica e in una sede dove l'insegnamento della "geometria II" non sia previsto per tale corso di laurea. Nello stesso articolo 71, dopo il primo comma relativo agli insegnamenti fondamentali aggiuntivi, e inserito il seguente comma: "Disegno II (Industriale)", "chimica organica" per gli studenti che intendono proseguire i loro studi per la laurea in ingegneria chimica o meccanica".

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1981

Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 233

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