LEGGE 30 dicembre 1881, n. 561
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: geofisica mineraria.
PERTINI BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1981
Registro n. 90 Istruzione, foglio n. 240
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