LEGGE 6 ottobre 1981, n. 564
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, e successive modificazioni, è abrogato.
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