LEGGE 6 ottobre 1981, n. 569
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico In deroga a quanto previsto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di concessione nei confronti della Società concessionaria del servizio telefonico nazionale per gli anni 1980 e 1981 è fissato nella misura dello 0,50 per cento. Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per gli anni 1981 e 1982 a seguito dell'applicazione del precedente comma - valutato, rispettivamente, in lire 128 miliardi ed in lire 144 miliardi - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8316 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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