DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1981, n. 591
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 1510, relativo all'esecuzione della convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo aggiuntivo alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, adottato a Strasburgo il 15 marzo 1978, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 7 del protocollo stesso.
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 21
Protocole
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION SUR LE DROIT ETRANGER Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA NEL CAMPO DELL'INFORMAZIONE SUL DIRITTO STRANIERO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente protocollo, Viste le disposizioni della "Convenzione Europea" nel campo dell'informazione sul diritto straniero aperta alla sottoscrizione a Londra il 7 giugno 1968 (nel presente atto chiamata "La Convenzione"); Ritenuto che e' opportuno estendere il sistema della reciproca assistenza internazionale creato con la presente Convenzione al campo del diritto e della procedura penale, in un quadro multilaterale aperto a tutte le parti contraenti; Ritenuto che, allo scopo di eliminare gli ostacoli di natura economica che si frappongono ai procedimenti giudiziari e di consentire, a chi si trovi in posizione di inferiorita' per motivi economici, di poter piu' facilmente esercitare i propri diritti negli Stati membri, e' inoltre opportuno estendere il sistema creato con la Convenzione nel campo dell'assistenza giudiziaria e legale in materia civile e commerciale; Ritenuto che l'art. 1, paragrafo 2, della Convenzione prevede che due o piu' parti contraenti possono decidere di estendere fra di loro l'ambito della Convenzione a campi diversi da quelli indicati nella Convenzione stessa; Ritenuto che l'art. 3, paragrafo 3, della Convenzione prevede che due o piu' parti contraenti possono decidere di estendere fra di esse la Convenzione a domande provenienti da Autorita' diverse da quelle giudiziarie; Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Le parti contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente, in conformita' alle disposizioni della Convenzione, informazioni sul proprio diritto sostanziale e processuale, sulla organizzazione giudiziaria in materia penale, anche con riferimento alle Autorita' inquirenti, e sulle norme di legge relative alla esecuzione delle decisioni di natura penale. Tale impegno si riferisce a tutti i procedimenti relativi a reati il cui perseguimento, al momento della richiesta di informazioni, rientra nei poteri dell'Autorita' giudiziaria del Paese richiedente.
Protocollo-art. 2
Articolo 2 La richiesta di informazioni su questioni inerenti alle materie citate nell'art. 1 puo': a) provenire non soltanto da una Corte o da un Tribunale, ma anche da qualsiasi Autorita' giudiziaria competente in materia di perseguimento di reati o di esecuzione di sentenza passate in giudicato; b) essere fatta non soltanto quando il procedimento e' stato effettivamente instaurato, ma anche quando se ne prevede l'instaurazione.
Protocollo-art. 3
Articolo 3 Nel quadro dell'impegno contenuto nel paragrafo 1 dell'art. 1 della Convenzione, le parti contraenti dichiarano che le richieste di informazioni possono: a) provenire non soltanto da una Autorita' giudiziaria, ma anche da qualsiasi Autorita' o persona che agisca nell'ambito di sistemi ufficiali di assistenza giudiziaria o consulenza legale a favore di persone che si trovino in condizione di debolezza per motivi economici; b) essere fatte non soltanto quando i procedimenti sono stati effettivamente instaurati, ma anche quando se ne prevede l'instaurazione.
Protocollo-art. 4
Articolo 4 1. Ogni parte contraente che non abbia creato o designato uno o piu' organi con il compito di agire in qualita' di organi di trasmissione come previsto nel paragrafo 2 dell'art. 2 della Convenzione, deve istituire o designare tale organo o tali organi allo scopo di trasmettere qualsiasi richiesta di informazioni in conformita' all'art. 3 del presente protocollo ai competenti organi stranieri preposti alla ricezione. 2. Ciascuna parte contraente deve comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo dell'ente o degli enti preposti alla trasmissione, costituiti o designati a norma del paragrafo precedente.
Protocollo-art. 5
Articolo 5 1. Ogni Stato puo', all'atto della sottoscrizione o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di volere essere vincolato soltanto all'uno o all'altro dei capitoli I o II del presente protocollo. 2. Ogni Stato che abbia fatto tale dichiarazione puo', in ogni momento successivo, dichiarare, con atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di volere essere vincolato dalle norme sia del capitolo I che del capitolo II. La notificazione ha effetto dalla data di ricezione. 3. Ogni parte contraente vincolata dalle norme sia del capitolo I che del capitolo II puo' in qualsiasi momento dichiarare, con atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di volere essere vincolata soltanto da uno o dall'altro dei capitoli I e II. La notificazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione. 4. Le disposizioni dei capitoli I o II, a seconda dei casi, si applicano soltanto fra le parti contraenti vincolate dal capitolo in questione.
Protocollo-art. 6
Articolo 6 1. Il presente protocollo e' aperto alla sottoscrizione degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono divenire parti mediante: a) sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure b) sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa non possono sottoscrivere il presente protocollo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, cosi' come non possono ratificarlo, accettarlo o approvarlo, a meno che essi non abbiano, simultaneamente o precedentemente, ratificato o accettato la Convenzione.
Protocollo-art. 7
Articolo 7 1. Il presente protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data dalla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa saranno divenuti parti secondo l'art. 6. 2. Per gli Stati membri che sottoscriveranno il protocollo successivamente senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che lo ratificheranno, accetteranno o approveranno, il protocollo stesso entrera' in vigore tre mesi dopo la data della sottoscrizione o dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Protocollo-art. 8
Articolo 8 1. Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, ogni Stato che abbia aderito, o che sia stato invitato ad aderire, alla Convenzione puo' essere invitato dal Comitato dei Ministri ad aderire anche al presente protocollo. 2. L'adesione ha luogo con il deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito.
Protocollo-art. 9
Articolo 9 1. Ogni Stato puo', al momento della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori nei quali il presente protocollo deve avere applicazione. 2. Ogni Stato puo', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere il presente protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e dei cui rapporti internazionali esso sia responsabile o in favore del quale esso sia autorizzato ad assumere impegni. 3. Tutte le dichiarazioni fatte ai sensi del paragrafo che precede possono, rispetto al territorio indicato nella dichiarazione stessa, essere ritirate mediante atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Protocollo-art. 10
Articolo 10 1. Ogni parte contraente puo', per quanto la riguarda, denunciare il presente protocollo con atto notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia della Convenzione comporta automaticamente la denuncia del presente protocollo.
Protocollo-art. 11
Articolo 11 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa deve dare comunicazione agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che abbiano aderito alla Convenzione: a) di ogni sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) di ogni sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; c) di ogni deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; d) della data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi dell'art. 7 dello stesso; e) di qualsiasi notifica ricevuta ai sensi dell'art. 4; f) di qualsiasi dichiarazione o notificazione ricevuta ai sensi dell'art. 5; g) di qualsiasi dichiarazione ricevuta ai sensi dell'art. 9 e di qualsiasi ritiro della predetta dichiarazione; h) di qualsiasi notifica ricevuta ai sensi dell'art. 10 e della data nella quale la denuncia ha effetto. IN FEDE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo. FATTO a Strasburgo oggi 15 marzo 1978, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un'unica copia che rimarra' depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmettera' copia autentica del presente Protocollo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito. (Seguono le firme)
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