DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1981, n. 605

Type DPR
Publication 1981-05-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato o modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 193, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in trentadue per l'intero corso di studi.

Art. 2

L'art. 214, ultimo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in trentacinque per l'intero corso di studi.

Art. 3

L'art. 363, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in cardiologia, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in sedici per l'intero corso di studi.

Art. 4

L'art. 393, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia oculare, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti e' stabilito in quindici per l'intero corso di studi.

Art. 5

Dopo l'art. 443, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia. Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia Art. 444. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova e' istituita la scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia la quale conferisce il diploma di specializzazione in cardioangiochirurgia. La durata del corso di studi teorico-pratica e' di cinque anni. Art. 445. - Il numero massimo di allievi iscrivibili e' di quindici complessivamente. Art. 446. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia e teratologia; 2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I; 3) patologia chirurgica generale; 4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio; 5) radiologia generale; 6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche; 7) principi di informatica medica; 8) elementi di ingegneria medica. 2° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II; 2) clinica chirurgica generale; 3) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio I; 4) cardioangioradiologia I; 5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche; 6) elementi di anestesia e rianimazione; 7) fisiopatologia respiratoria; 8) fisiopatologia cardiocircolatoria I; 9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche. 3° Anno: 1) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio II; 2) cardioangioradiologia II; 3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche; 4) semeiotica angiologica; 5) cardiologia medica I; 6) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I; 7) principi e tecniche della circolazione extra-corporea; 8) fisiopatologia cardiocircolatoria II; 9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I. 4° Anno: 1) cardiologia medica II; 2) angiologia medica; 3) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II; 4) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche; 5) terapia intensiva I; 6) patologia e clinica cardiologica pediatrica; 7) cardiochirurgia pediatrica I; 8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II. 5° Anno: 1) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III; 2) terapia intensiva II; 3) cardiochirurgia pediatrica II; 4) assistenza meccanica cardiocircolatoria. Art. 447. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 448. - Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame e' unico. Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola.

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1981

Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 364

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.