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LEGGE 28 ottobre 1981, n. 612

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'Università degli studi di Bologna è concesso per il quinquennio 1981-85 un contributo di lire 100 milioni per l'anno 1981 e di lire 150 milioni rispettivamente per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il John Hopkins University Bologna Center. Gli enti universitari di cui al comma precedente provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi. Il John Hopkins University Bologna Center curerà direttamente la gestione delle attività per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione è demandato alla Università di Bologna. Con apposita convenzione gli studenti del John Hopkins University Bologna Center potranno essere autorizzati a partecipare alle attività sportive dell'Università di Bologna usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.