LEGGE 30 ottobre 1981, n. 615
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorchè non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione".
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