LEGGE 4 novembre 1981, n. 626
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni: all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: "tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo"; all'articolo 61, l'ultimo comma è soppresso; all'articolo 74, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.